Corte costituzionale

Sentenza n. 322/2006

Corte cost., sent. 6 ottobre 2006, n. 322

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
322/2006
Data di deposito
6 ottobre 2006
Data di decisione
2 ottobre 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:322

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lettera h), legge della Regione Basilicata n. 13 del 22 febbraio 2005
  • art. 3, legge della Regione Basilicata n. 13 del 22 febbraio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30666

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera h ), della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 - ai sensi del quale la Regione provvede a «organizzare l'impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza» - limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza». Infatti, la disposizione, ponendosi in contrasto con l'art. 7 della legge n. 353 del 2000 (correttamente evocato quale principio fondamentale) - in base al quale la Regione può avvalersi delle Forze di Polizia dello Stato «in caso di riconosciuta e urgente necessità», previa richiesta «all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze» - viola l'art. 117, secondo comma, lettera g ), Cost., in quanto la Regione ha unilateralmente disposto il diretto coinvolgimento di organi dello Stato, addossando ad essi gli obblighi conseguenti all'attribuzione dei relativi compiti. - Sull'inibizione per le Regioni di porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale, v. citata sentenza n. 134/2004. - Sul principio in base al quale le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dalle Regioni, v. citata sentenza n. 429/2004.

Massima n. 30667

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13 della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 - secondo cui la «vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato [...], a tutte le Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza» - limitatamente alle parole «al Corpo Forestale dello Stato» e «a tutte le Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza». Infatti, la disposizione, ponendosi in contrasto con l'art. 7 della legge n. 353 del 2000 (correttamente evocato quale principio fondamentale) - secondo il quale la Regione può avvalersi del Corpo forestale dello Stato «in base ad accordi di programma» e delle Forze di Polizia dello Stato «in caso di riconosciuta e urgente necessità», previa richiesta «all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze» - viola l'art. 117, secondo comma, lettera g ), Cost., poiché la Regione ha unilateralmente disposto il diretto coinvolgimento di organi dello Stato, addossando ad essi gli obblighi conseguenti all'attribuzione dei relativi compiti. - Sull'inibizione per le Regioni di porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale, v. citata sentenza n. 134/2004. - Sul principio in base al quale le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dalle Regioni, v. citata sentenza n. 429/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera h), della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi), limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della medesima legge della Regione Basilicata n. 13 del 2005, limitatamente alle parole «al Corpo Forestale dello Stato» e «a tutte le Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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