Corte costituzionale

Sentenza n. 317/2006

Corte cost., sent. 27 luglio 2006, n. 317

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
317/2006
Data di deposito
27 luglio 2006
Data di decisione
18 luglio 2006
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:317

Norme oggetto del giudizio

  • doc. IV-quater, n. 1, deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 30659

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione in data 19 settembre 2001 di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, va disattesa l'eccezione basata sul rilievo che l'atto introduttivo del giudizio sarebbe privo dei necessari requisiti formali, per mancanza di compiuta esposizione dei presupposti di fatto del conflitto. Infatti l'atto introduttivo del ricorso riporta sia il testo integrale delle dichiarazioni rese dal parlamentare, sia l'esatto tenore dell'imputazione per la quale è stata disposta la citazione a giudizio dello stesso parlamentare.

Massima n. 30660

Non spetta alla Camera dei Deputati adottare la deliberazione di insindacabilità (con conseguente annullamento della stessa) delle opinioni espresse da un proprio componente, oggetto di procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa sussistendo, nella specie, solo un generico richiamo al collegamento fra le dichiarazioni del deputato e il «contesto politico-parlamentare». Ed invero il «contesto politico» o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui tali dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituiscano la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni. Peraltro, la circostanza che gli altri parlamentari, ai cui atti si collegherebbero le dichiarazioni oggetto del giudizio penale, appartengono allo stesso gruppo del deputato in questione, non può influire sull'estensione della garanzia a soggetti diversi da quello cui si riferisce la delibera di insindacabilità, perché va esclusa una fungibilità tra i parlamentari iscritti allo stesso gruppo tale da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per le opinioni espresse al di fuori delle Camere. Ne discende la violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione per insussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento. > >- Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, v. sentenze n. 10 e n. 11/2000, n. 508/2002, n. 164, n. 176, n. 193 e n. 235/2005. > >- Sul rapporto tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e il «contesto politico-parlamentare», v. sentenza n. 51/2002. > >- Sugli elementi che debbono contemporaneamente ricorrere affinché possa dirsi sussistente il nesso funzionale, v. sentenze n. 28 e n. 176/2005, n. 221 e n. 258/2006. > >- Sulla verifica del nesso funzionale tra dichiarazioni rese extra moenia ed attività tipicamente parlamentari, nonché sul controllo circa la sostanziale corrispondenza tra le prime e le seconde, nel senso che detti riscontri debbano essere effettuati con riferimento alla stessa persona, mentre «sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari», v. sentenze n. 260/2006, n. 146/2005 e n. 347/2004. > >- Sull'irrilevanza, a sostegno della sussistenza del nesso funzionale, di una seconda interrogazione, in quanto posta in essere dal parlamentare in data posteriore alle dichiarazioni oggetto del giudizio, v. sentenza n. 260/2006. > >- Sull'inidoneità dell'art. 68 Cost. a configurare una sorta di insindacabilità del gruppo cui il parlamentare appartenga, v. sentenza n. 249/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Gianfranco Miccichè, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Roma, VII sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, di conseguenza, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 settembre 2001 (documento IV-quater, n. 1).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2006.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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