Corte costituzionale

Sentenza n. 314/2006

Corte cost., sent. 27 luglio 2006, n. 314

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
314/2006
Data di deposito
27 luglio 2006
Data di decisione
18 luglio 2006
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:314

Norme oggetto del giudizio

  • doc. IV-quater, n. 22, deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002

Parametri

Massime

Massima n. 30650

Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 14 marzo 2002, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Camera per l'assenza nel ricorso del contenuto delle dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare, delle quali è stata affermata l'insindacabilità. Le dichiarazioni de quibus emergono da alcuni "fogli", debitamente siglati dal giudice procedente, che costituiscono parte integrante dell'atto introduttivo del giudizio per conflitto, cui sono stati allegati, con la conseguenza che tale atto risulta autosufficiente agli effetti della identificazione degli elementi del giudizio. > >- E' nel solo atto introduttivo e negli eventuali documenti allegati che debbono essere rinvenuti gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum , relativi al conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato: v., citata, ordinanza n. 129/2005.

Massima n. 30651

Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 14 marzo 2002 (doc. IV- quater , n. 22), deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa della Camera per incertezza della forma dell'atto introduttivo: infatti, con riguardo ai conflitti proposti da un'autorità giudiziaria, non ha rilievo il fatto che l'atto introduttivo abbia la forma dell'ordinanza, quando questa possieda i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso. > >- V., citate, sentenze n. 193/2005 e n. 298/2004.

Massima n. 30652

Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 14 marzo 2002 (doc. IV- quater , n. 22), deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per omessa precisazione del petitum e omessa indicazione dei parametri costituzionali. In ordine alla prima, non vi è alcuna norma che imponga di adottare forme obbligate per proporre conflitto di attribuzione fra poteri, essendo prevalente la sostanza della pretesa che il ricorrente fa valere. In ordine alla seconda, nella specie risulta chiara ed univoca la deduzione relativa alla menomazione delle attribuzioni funzionali. > >- V., citate, sentenze n. 164 e n. 146/2005.

Massima n. 30653

Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 14 marzo 2002 (doc. IV- quater , n. 22), deve essere disattesa l'eccezione di irricevibilità dell'atto sollevata dalla difesa della Camera per contrasto con il principio di parità tra le parti, in quanto, attraverso la forma dell'ordinanza data all'atto introduttivo, sarebbe stata violata la norma - art. 6 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte - secondo cui la parte deve depositare i propri documenti in tante copie quanti sono i componenti della Corte e le parti. Infatti, l'utilizzazione della forma dell'ordinanza non implica di per sé l'inosservanza dell'art. 6, e l'asserita violazione non risulta aver pregiudicato, o reso meno agevole, l'attività difensiva della Camera resistente. > >- V., citata, sentenza n. 193/2005.

Massima n. 30654

Non spettava alla Camera dei deputati adottare la delibera 14 marzo 2002 (doc. IV- quater , n. 22) con la quale è stato affermato che le dichiarazioni per le quali un deputato è imputato dinanzi al Tribunale di Monza per il reato di diffamazione a mezzo stampa concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ex art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, per nessuna delle dichiarazioni rese dal deputato all'esterno del Parlamento sussiste nesso funzionale con l'esercizio dell'attività parlamentare, in quanto non assumono rilievo né gli atti attribuibili ad altri parlamentari, pur appartenenti al medesimo gruppo, né quelli posti in essere dallo stesso deputato in data posteriore alle dichiarazioni oggetto del giudizio. > >- Sulla necessità di un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare v., citate, sentenze n. 260/2006, n. 28/2005 e n. 20/2000. > >- Sull'irrilevanza degli atti di altri parlamentari v., citate, sentenze n. 193, 164, 146/2005 e n. 347/2004. > >- Sull'irrilevanza di atti posti in essere in data posteriore alle dichiarazioni oggetto di giudizio v, citate, sentenze n. 223, 164, 146 e 28/2005, n. 347 e 246/2004, n. 521/2002 e n. 289/1998. > >- V., citata, sentenza n. 249/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese dal deputato Cesare Previti, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Monza, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 2002 (doc. IV-quater, n. 22).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2006.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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