Corte costituzionale
Sentenza n. 310/2006
Corte cost., sent. 27 luglio 2006, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 310/2006
- Data di deposito
- 27 luglio 2006
- Data di decisione
- 18 luglio 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:310
Norme oggetto del giudizio
- art. 56, comma 1, legge della Regione Calabria n. 10 del 3 ottobre 1997
- art. 56, comma 2, legge della Regione Calabria n. 10 del 3 ottobre 1997
- art. 56, comma 3, legge della Regione Calabria n. 10 del 3 ottobre 1997
Parametri
- legge n. 1766 del 16 giugno 1927
- regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928
- legge n. 97 del 31 gennaio 1994
- art. 3, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 30642
Nel giudizio di legittimità costituzionale il thema decidendum va determinato entro i limiti individuati nella ordinanza di rimessione, rimanendo estraneo al giudizio l'esame di questioni diverse, nella specie prospettate dalla costituita parte privata, relative a ulteriori parametri.
Massima n. 30643
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10. Tale norma, la quale in deroga alla disciplina di carattere generale, la quale prevede che devono essere sottoposti al vaglio della Regione, o dell'ente locale al quale la Regione abbia delegato le relative funzioni, i progetti delle opere che si intendono eseguire nelle zone gravate da usi civici, affinché ne sia valutata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata la relativa autorizzazione alla realizzazione, dispone, invece, che sia sufficiente, ai fini della realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti, od organismi pubblici o privati delegati allo scopo, e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica, nonché i loro accessori interrati, l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale - si pone in contrasto col principio di ragionevolezza, in quanto la sottrazione dei terreni gravati da usi civici alla loro destinazione si attua attraverso una procedura - diversa da quella prevista dal legislatore statale onde garantire l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio - derivante dalla assimilazione, operata del tutto irragionevolmente dal legislatore regionale, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto ad uso civico e interesse alla realizzazione sullo stesso di un'opera funzionale al trasporto di energia elettrica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2006.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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