Corte costituzionale
Sentenza n. 286/2006
Corte cost., sent. 14 luglio 2006, n. 286
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 286/2006
- Data di deposito
- 14 luglio 2006
- Data di decisione
- 3 luglio 2006
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:286
Norme oggetto del giudizio
- documento IV-quater n. 148, deliberazione della Camera dei deputati del 26 novembre 2000
- documento IV-quater, n. 148, deliberazione della Camera dei deputati del 26 settembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 30611
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato qualora l'atto introduttivo del giudizio, valutato nel suo complesso ed indipendentemente dalla sua autoqualificazione, abbia i requisiti di sostanza del ricorso, individuando chiaramente i termini del giudizio con l'enunciazione delle ragioni del conflitto e con l'indicazione della norma violata. > >- Sentenza citata n. 249/2006.
Massima n. 30612
Non spetta alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso procedimento penale nei confronti di un suo componente per il reato di calunnia concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 2000, la quale, in violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Premesso che una denuncia penale non ha i connotati di un atto parlamentare tipico posto che ogni cittadino ha diritto di denunciare all'autorità competente i fatti che egli ritenga costituire reato, e premesso altresì le opinioni espresse da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, deve escludersi nella specie la sussistenza del nesso funzionale, a nulla rilevando gli atti compiuti in epoca posteriore alle dichiarazioni ritenute lesive. > >- In relazione al problema della rilevanza di atti parlamentari posteriori alle dichiarazioni considerate diffamatorie, v. sentenze citate n. 347/2004 e 249/2006, nonché n. 289/1998 e n. 246/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso procedimento penale, pendente davanti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, per il reato di calunnia a carico della deputata Tiziana Maiolo, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 2000 (doc. IV-quater, n. 148).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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