Corte costituzionale

Sentenza n. 286/2006

Corte cost., sent. 14 luglio 2006, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
286/2006
Data di deposito
14 luglio 2006
Data di decisione
3 luglio 2006
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:286

Norme oggetto del giudizio

  • documento IV-quater n. 148, deliberazione della Camera dei deputati del 26 novembre 2000
  • documento IV-quater, n. 148, deliberazione della Camera dei deputati del 26 settembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 30611

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato qualora l'atto introduttivo del giudizio, valutato nel suo complesso ed indipendentemente dalla sua autoqualificazione, abbia i requisiti di sostanza del ricorso, individuando chiaramente i termini del giudizio con l'enunciazione delle ragioni del conflitto e con l'indicazione della norma violata. > >- Sentenza citata n. 249/2006.

Massima n. 30612

Non spetta alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso procedimento penale nei confronti di un suo componente per il reato di calunnia concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 2000, la quale, in violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Premesso che una denuncia penale non ha i connotati di un atto parlamentare tipico posto che ogni cittadino ha diritto di denunciare all'autorità competente i fatti che egli ritenga costituire reato, e premesso altresì le opinioni espresse da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, deve escludersi nella specie la sussistenza del nesso funzionale, a nulla rilevando gli atti compiuti in epoca posteriore alle dichiarazioni ritenute lesive. > >- In relazione al problema della rilevanza di atti parlamentari posteriori alle dichiarazioni considerate diffamatorie, v. sentenze citate n. 347/2004 e 249/2006, nonché n. 289/1998 e n. 246/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso procedimento penale, pendente davanti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, per il reato di calunnia a carico della deputata Tiziana Maiolo, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 2000 (doc. IV-quater, n. 148).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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