Corte costituzionale

Sentenza n. 285/2006

Corte cost., sent. 14 luglio 2006, n. 285

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
285/2006
Data di deposito
14 luglio 2006
Data di decisione
3 luglio 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:285

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge n. 5 del 29 gennaio 1975
  • art. 31, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975

Parametri

Massime

Massima n. 30609

I criteri direttivi della legge di delega vanno valutati, al fine di verificare se la norma delegata sia ad essi rispondente, anche alla luce delle finalità ispiratrici della delega stessa.

Massima n. 30610

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 29 gennaio 1975, n. 5 e dell'art. 31, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, censurati, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 2, comma secondo, della legge n. 5 del 1975, nel delegare il Governo a disciplinare la struttura degli uffici per il definitivo assetto funzionale del Ministero per i beni culturali e ambientali e a riorganizzare gli organi consultivi relativi alle materie trasferite, ai sensi del comma primo dello stesso art. 2, avrebbe omesso di prefissare qualsiasi principio o criterio direttivo per l'esercizio della delega, e l'art. 31, comma sesto, del d.P.R. n. 805 del 1975 ha rideterminato - in assenza di principi e criteri direttivi da parte della legge di delega - la composizione della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. La norma di delega, contenuta nella disposizione contestata, aveva la finalità di riordinare gli organi consultivi operanti nell'ambito delle attribuzioni trasferite al Ministero per i beni culturali e ambientali ed anche di adeguare la disciplina medesima alla mutata normativa costituzionale, informando la prevista "riorganizzazione" di tali organi, e, fra di essi, della Commissione provinciale, ai nuovi principi costituzionali affermati, vale a dire all'autonomia riconosciuta e garantita agli enti locali e al buon andamento dei pubblici uffici, sicché non appare conforme a tali principi la presenza nella Commissione provinciale dei sindaci dei comuni interessati.

Per questi motivi

per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali), e dell'art. 31, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali), in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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