Corte costituzionale
Sentenza n. 279/2006
Corte cost., sent. 7 luglio 2006, n. 279
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 279/2006
- Data di deposito
- 7 luglio 2006
- Data di decisione
- 3 luglio 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:279
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, comma 5, lett. f), decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- legge n. 326 del 24 novembre 2003
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 156 del 24 giugno 2004
- legge n. 202 del 2 agosto 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30596
Sono inammissibili, nel giudizio di costituzionalità in via incidentale, gli interventi di chi non sia parte nel giudizio principale nel caso in cui non sussista, come nella specie, una correlazione delle posizioni soggettive degli intervenienti con quelle delle parti del giudizio a quo , non potendosi produrre, in capo ad essi, alcun pregiudizio a seguito dell'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte. (Nella specie, la Corte, confermando l'ordinanza letta in pubblica udienza, ha dichiarato inammissibili gli interventi della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, della Bracco s.p.a. e della Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite s.p.a.). > >- Sui requisiti soggettivi di ammissibilità dell'interveniente che non sia parte nel giudizio principale, v. citata ordinanza n. 251/2002; sui conseguenti effetti della pronuncia della Corte sulla posizione soggettiva dell'interveniente, v. citata ordinanza letta all'udienza del 21 giugno 2005, allegata alla sentenza n. 345/2005.
Massima n. 30597
Reiezione delle eccezioni di inammissibilità della questione sollevate per irregolare costituzione del contraddittorio nel giudizio principale e per carente descrizione della fattispecie, in quanto il sindacato sulla validità del giudizio principale è consentito solo in presenza di vizi macroscopici rilevabili ictu oculi , nella specie insussistenti, e inoltre perché gli elementi della fattispecie concreta sono stati indicati con modalità da tali da confortare il giudizio di rilevanza rimesso alla Corte. > >- In tema di sindacato della Corte sulla validità del giudizio principale, v. citate ordinanze n. 27/2006 e n. 109/2003.
Massima n. 30598
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 156 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 202 del 2004, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. L'imposizione dello sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci rimborsati previsto dal legislatore risponde ad un ragionevole bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti, quali, da un lato, il contenimento della spesa farmaceutica nel contesto di risorse date, e dall'altro, la garanzia del diritto alla salute, nella misura più ampia possibile, mediante l'inserimento del maggior numero di farmaci essenziali nell'elenco di quelli rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, e quella del diritto alla libertà di iniziativa economica dei produttori di farmaci, considerando che il nuovo e minor prezzo risultante dall'imposizione dello sconto tiene conto dei costi di produzione e di commercializzazione dei farmaci, oltre che dell'efficacia degli stessi, e resta comunque entro il margine di utile assicurato ai produttori dalla vigente legislazione (art. 1, comma 40, legge n. 662 del 1996). > >- In tema di sconto obbligatorio imposto ai soli produttori di farmaci, v. citate sentenze 144/1972 e n. 70/1960. > >- Sulla configurazione dell'imposizione dello sconto obbligatorio sui farmaci quale prestazione patrimoniale imposta, v. (ancora) citate sentenze n. 144/1972 e n. 70/1960.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 (Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Lorenzo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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