Corte costituzionale

Sentenza n. 265/2006

Corte cost., sent. 6 luglio 2006, n. 265

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
265/2006
Data di deposito
6 luglio 2006
Data di decisione
21 giugno 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:265

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge della Regione Veneto n. 8 del 25 febbraio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30577

E' inammissibile l'intervento in giudizio della Telecomunicazioni s.p.a., poiché nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione sono legittimati ad essere parti soltanto i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione.

Massima n. 30578

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8. Tale disposizione, nel prevedere che per l'autorizzazione alla installazione, modifica ed adeguamento degli impianti di telefonia mobile, il richiedente debba ottenere sia l'autorizzazione prevista dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "ai fini della verifica di compatibilità igienico-sanitaria" sia il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "ai fini della conformità urbanistica ed edilizia", introduce una duplicazione dei titoli autorizzatori, sovrapponendoli ai controlli da effettuarsi a cura dell'ente locale nell'ambito del procedimento unificato, e si pone quindi in contrasto con i principi dettati dall'art. 87 del d. lgs. n. 259 del 2003, il quale, in linea con le prescrizioni comunitarie, ha dettato procedure uniformi e tempestive, ispirate ad esigenze di celerità, con conseguente riduzione dei termini per l'autorizzazione alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, che costituiscono "principi fondamentali operanti nelle materie di competenza ripartita. > >- Sulla semplificazione dei procedimenti in detta materia attraverso l'adozione di procedure uniformi e tempestive, v. sentenza citata n. 336/2005. > >- Sulla esistenza di un unico procedimento, quale previsto dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, v. sentenza citata n. 129/2006 e ordinanza n. 203/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di Wind Telecomunicazioni s.p.a;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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