Corte costituzionale
Sentenza n. 265/2006
Corte cost., sent. 6 luglio 2006, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 265/2006
- Data di deposito
- 6 luglio 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:265
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge della Regione Veneto n. 8 del 25 febbraio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 30577
E' inammissibile l'intervento in giudizio della Telecomunicazioni s.p.a., poiché nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione sono legittimati ad essere parti soltanto i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione.
Massima n. 30578
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8. Tale disposizione, nel prevedere che per l'autorizzazione alla installazione, modifica ed adeguamento degli impianti di telefonia mobile, il richiedente debba ottenere sia l'autorizzazione prevista dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "ai fini della verifica di compatibilità igienico-sanitaria" sia il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "ai fini della conformità urbanistica ed edilizia", introduce una duplicazione dei titoli autorizzatori, sovrapponendoli ai controlli da effettuarsi a cura dell'ente locale nell'ambito del procedimento unificato, e si pone quindi in contrasto con i principi dettati dall'art. 87 del d. lgs. n. 259 del 2003, il quale, in linea con le prescrizioni comunitarie, ha dettato procedure uniformi e tempestive, ispirate ad esigenze di celerità, con conseguente riduzione dei termini per l'autorizzazione alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, che costituiscono "principi fondamentali operanti nelle materie di competenza ripartita. > >- Sulla semplificazione dei procedimenti in detta materia attraverso l'adozione di procedure uniformi e tempestive, v. sentenza citata n. 336/2005. > >- Sulla esistenza di un unico procedimento, quale previsto dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, v. sentenza citata n. 129/2006 e ordinanza n. 203/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di Wind Telecomunicazioni s.p.a;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze