Corte costituzionale

Sentenza n. 260/2006

Corte cost., sent. 4 luglio 2006, n. 260

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
260/2006
Data di deposito
4 luglio 2006
Data di decisione
21 giugno 2006
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:260

Norme oggetto del giudizio

  • documento IV-quater n. 179, deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 30572

Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti di un suo componente riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2001. Va, infatti, esclusa, nella specie, la ricorrenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare ed atti parlamentari riferibili al deputato stesso, o ad altri parlamentari dal momento che l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui tali dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, costituendo esse libera manifestazione del pensiero, assicurata a tutti dalla Costituzione. > >- Sulla esistenza del nesso funzionale ai fini della sindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., v. sentenze citate nn. 28/2005 e 11 e 10/2000. > >- In relazione al problema della rilevanza di atti parlamentari successivi o attribuibili ad altri parlamentare, v. sentenze citate nn. 193, 164 e 146/2005, n. 347/2004, nn. 223 e 28/2005, n. 246/2004, n. 521/2002 e 289/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali era in corso procedimento penale nei confronti del deputato Filippo Mancuso, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;

annulla per l'effetto la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2001 (documento IV-quater n. 179).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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