Corte costituzionale
Sentenza n. 260/2006
Corte cost., sent. 4 luglio 2006, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 260/2006
- Data di deposito
- 4 luglio 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:260
Norme oggetto del giudizio
- documento IV-quater n. 179, deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 30572
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti di un suo componente riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2001. Va, infatti, esclusa, nella specie, la ricorrenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare ed atti parlamentari riferibili al deputato stesso, o ad altri parlamentari dal momento che l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui tali dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, costituendo esse libera manifestazione del pensiero, assicurata a tutti dalla Costituzione. > >- Sulla esistenza del nesso funzionale ai fini della sindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., v. sentenze citate nn. 28/2005 e 11 e 10/2000. > >- In relazione al problema della rilevanza di atti parlamentari successivi o attribuibili ad altri parlamentare, v. sentenze citate nn. 193, 164 e 146/2005, n. 347/2004, nn. 223 e 28/2005, n. 246/2004, n. 521/2002 e 289/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali era in corso procedimento penale nei confronti del deputato Filippo Mancuso, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;
annulla per l'effetto la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2001 (documento IV-quater n. 179).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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