Corte costituzionale
Sentenza n. 258/2006
Corte cost., sent. 4 luglio 2006, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 258/2006
- Data di deposito
- 4 luglio 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:258
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 28 maggio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30569
Non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali sono in corso procedimenti giudiziari nei confronti di un suo componente riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 maggio 2003. Va, infatti, esclusa, nella specie, la ricorrenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare nell'ambito della sua attività esterna al Parlamento ed atti parlamentari riferibili al deputato stesso, dal momento che fra l'ultima delle dichiarazioni esterne e i successivi atti tipici di sindacato ispettivo presentati dal parlamentare in questione è intercorso un lasso di tempo di oltre dieci giorni, mentre riguardo agli atti di sindacato ispettivo presentati anteriormente alle esternazioni, va osservato che il lasso di tempo intercorrente fra gli uni e le altre, pari ad almeno un anno, è tale da far escludere, ai fini della sussistenza del nesso funzionale, il requisito della "sostanziale contestualità".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti per i quali pendono due procedimenti civili e uno penale a carico del senatore Rocco Loreto davanti al Tribunale di Potenza, di cui ai ricorsi indicati in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 maggio 2003.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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