Corte costituzionale
Sentenza n. 256/2006
Corte cost., sent. 4 luglio 2006, n. 256
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 256/2006
- Data di deposito
- 4 luglio 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:256
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1122 del 9 novembre 1955
Parametri
Massime
Massima n. 30566
Va rigettata la eccezione di inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale per inidoneità del tertium comparationis ed irrilevanza della stessa nel giudizio a quo , se nella ordinanza di rimessione sia inequivocabilmente individuato il termine della lamentata, irragionevole disparità di trattamento derivante dalla applicazione della disposizione impugnata ed emerga la decisività della questione sollevata (nella specie, censurata una disposizione relativa alla impignorabilità, ai fini della soddisfazione di crediti non alimentari, dei trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, la Corte ha affermato il principio di cui in massima, stante la comparazione operata dal rimettente fra tale disposizione e quella relativa al regime di pignorabilità di altri trattamenti pensionistici e stante la indubbia natura non alimentare del credito per cui era stato promosso il procedimento esecutivo).
Massima n. 30567
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"), nella parte in cui esclude la pignorabilità, per crediti non alimentari, dell'intero ammontare della pensione erogata dall'INPGI, anziché prevederne la impignorabilità, con le eccezioni previste per i crediti qualificati, della sola quota necessaria per le esigenze di vita e la pignorabilità della restante parte nel limite del quinto. La disposizione censurata, infatti, determina un trattamento delle pensioni erogate dall'INPGI differenziato rispetto a quello ordinariamente previsto, che non può trovare giustificazione alcuna, tanto meno nella natura privatistica conseguita dall'ente erogatore in questione a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 509 del 1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare della pensione erogata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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