Corte costituzionale
Sentenza n. 249/2006
Corte cost., sent. 28 giugno 2006, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 249/2006
- Data di deposito
- 28 giugno 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:249
Norme oggetto del giudizio
- doc. IV-quater, n. 18, deliberazione della Camera dei deputati del 23 gennaio 2002
- documento IV-quater, n. 18, deliberazione della Camera dei deputati del 23 gennaio 2002
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 6, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 30548
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dalla Corte d'appello di Milano, seconda sezione penale, in relazione alla deliberazione 23 gennaio 2002 con la quale la Camera ha dichiarato che i fatti per i quali un deputato è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 292 cod. pen. dal Tribunale di Como, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa della Camera dei deputati secondo cui manca l'indicazione di uno specifico petitum . Infatti, con l'atto introduttivo, la ricorrente nega che la delibera di insindacabilità sia fondata sui presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, Cost., e conseguentemente denuncia un'illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria e ciò è sufficiente ad esplicitare la sostanza della pretesa che il giudice confliggente introduce nel giudizio. > >- Secondo sentenza n. 28/2005, citata, si deve ritenere necessaria e sufficiente "qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di richiedere la decisione della Corte su un determinato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato". > >- V., citata, sentenza n. 246/2004.
Massima n. 30549
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dalla Corte d'appello di Milano, seconda sezione penale, in relazione alla deliberazione 23 gennaio 2002, con la quale la Camera ha dichiarato che i fatti per i quali un deputato è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 292 cod. pen. dal Tribunale di Como, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, deve essere disattesa l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa della Camera dei deputati in quanto non sussiste un principio di infungibilità delle forme del ricorso e dell'ordinanza ai fini dell'instaurazione del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri, non implicando l'utilizzazione della forma dell'ordinanza, di per sé, l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. > >- V., citate, sentenze n. 193/2005 e n. 298/2004.
Massima n. 30550
Non spettava alla Camera dei deputati affermare, con la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 settembre 2002, che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, oggetto del procedimento penale pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, seconda sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.: infatti, la circostanza che gli altri parlamentari, ai cui atti si collegherebbero le dichiarazioni oggetto del giudizio oggetto del giudizio penale, appartengono allo stesso gruppo parlamentare dell'on. Bossi non può influire sull'estensione della garanzia a soggetti diversi da quello cui si riferisce la deliberazione di insindacabilità. Inoltre, l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di essere delle funzioni parlamentari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, oggetto del procedimento penale pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, seconda sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 2002 (documento IV-quater, n. 18).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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