Corte costituzionale
Sentenza n. 248/2006
Corte cost., sent. 28 giugno 2006, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 248/2006
- Data di deposito
- 28 giugno 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:248
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 13, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 26, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 27, comma 1, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 27, comma 2, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 28, comma 1, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 28, comma 3, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 28, comma 4, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 28, comma 5, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 29, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 32, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 30, comma 1, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 30, comma 3, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 30, comma 4, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 33, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 38, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 42, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
- art. 3, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 12, comma 1, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 1, comma 5, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 1, comma 2, lett. c), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 8, lett. a), n. 1), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 2, comma 12, lett. h), legge n. 481 del 14 novembre 1995
- comma 8, lett. a), n. 1), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 14, comma 5, quinquies, decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999
- art. 1, comma 30, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 2, comma 12, lett. m), legge n. 481 del 14 novembre 1995
- art. 1-sexies, decreto legge n. 239 del 29 agosto 2003
- legge n. 290 del 27 ottobre 2003
- art. 1, comma 26, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 95, comma 2, lett. c), decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
Massime
Massima n. 30536
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurato, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l) , e terzo, Cost., nella parte in cui subordina alla espressa richiesta dell'interessato la dichiarazione di pubblica utilità delle opere soggette ad autorizzazione unica, poiché con ciò si violerebbe, limitatamente all'installazione di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili, il principio fondamentale espresso dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, secondo cui tali opere, se autorizzate, di per sé sono di pubblica utilità. Il ricorrente, infatti, non solo erra nell'individuare la disposizione da cui discenderebbero le violazioni costituzionali denunciate, poichè la soggezione al procedimento autorizzatorio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è disposta dall'art. 13 della legge impugnata, ma anche sviluppa nei confronti della norma impugnata doglianze imprecise e sommarie.
Massima n. 30537
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurati, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché, nel consentire alla Regione di subordinare il rilascio o la modifica dell'autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ad accordi relativi all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, si porrebbero in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, secondo cui il rilascio di tale autorizzazione non può essere subordinato né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni. Infatti, successivamente al ricorso, è stata pronunciata l'illegittimità costituzionale parziale della normativa statale, che ora prevede la possibilità che siano determinate dallo Stato o dalle Regioni misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, anche con specifico riguardo alle opere in questione. > >- La sentenza n. 383/2005 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 4, lettera f) , della legge n. 239 del 2004, limitatamente alle parole "con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
Massima n. 30538
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurati in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m) , e terzo, Cost.. Posto che le Regioni dispongono di potestà legislativa concorrente in materia di produzione e distribuzione nazionale dell'energia e possono, quindi, legittimamente perseguire obiettivi di adattamento alla realtà locale dei diversi profili della fornitura di energia, nella misura in cui non vengano pregiudicati gli assetti nazionali del settore energetico, le disposizioni impugnate, le quali disciplinano i diritti di accesso ai servizi energetici, possono essere interpretate come riferite alle sole attribuzioni compatibili con le esigenze del complessivo sistema energetico nazionale. Inoltre, il potere di predeterminare eventualmente i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo il ruolo delle Regioni. > >- Sulla potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione e distribuzione nazionale dell'energia v., citate, sentenze n. 103/2006, n. 383/2005, nn. 6, 7 e 8/2004. > >- V., citate, anche sentenze n. 282/2002 e n. 285/2005.
Massima n. 30539
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, limitatamente ai servizi di distribuzione di energia. La disposizione impugnata, che consente alle amministrazioni competenti di sovrapporre alle concessioni di distribuzione contratti di servizio con i concessionari del servizio di approvvigionamento e distribuzione di energia, ovvero di procedere direttamente all'erogazione del servizio, è, infatti, formulata in termini così ampi da consentire alle amministrazioni locali di disciplinare in modo esclusivo il servizio di distribuzione energetica mediante il contratto di servizio - che viene così non ad accedere alla concessione ma a sostituirla - laddove, viceversa, vige nell'ordinamento il principio fondamentale (art. 1, comma 2, lettera c) , della legge n. 239 del 2004) secondo cui l'attività distributiva è attribuita in concessione.
Massima n. 30540
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 29 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39. La norma, consentendo di incidere sul regime delle concessioni di distribuzione di energia in vigore, viola il principio fondamentale espresso dalle norme interposte di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) , e comma 8, lettera a) , numero 1, della legge n. 239 del 2004, secondo cui la concessione di distribuzione dell'energia elettrica ha carattere nazionale: deve infatti ritenersi precluso alla normativa regionale di incidere sul regime delle concessioni statali di distribuzione già rilasciate, contraddicendo il principio fondamentale accolto dalla legislazione dello Stato circa la salvezza dei titoli concessori in essere (art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004). > >- V., citata, sentenza n. 383/2005.
Massima n. 30541
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 32 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, secondo il quale i contratti e i disciplinari di cui agli artt. 28 e 29 sono stipulati anche a favore dei consumatori. La norma, infatti, poggia esclusivamente su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.
Massima n. 30542
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39. La norma, consentendo di attribuire la qualifica di "cliente idoneo" ad ogni cliente finale, a partire dal 1 gennaio 2006, viola il disposto dell'art. 117, comma terzo, Cost., poiché si pone in contrasto con l'art 14, comma 5- quinquies , del d.lgs. n. 79 del 1999, che fissa, ai fini della attribuzione della predetta qualifica, la data del 1 luglio 2007 e costituisce principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".
Massima n. 30543
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 3 e 4, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n, 39, dal momento che il ricorso si presenta sul punto meramente assertivo e non è individuata alcuna norma statale in grado di fungere da parametro interposto rispetto alla affermata violazione della competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost.
Massima n. 30544
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurato, in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo lettera e) , e terzo, Cost., nella parte in cui prevede una competenza regionale e locale in punto di reclami dei consumatori: infatti, la norma si limita a prevedere che Regioni ed enti locali possano valutare segnalazioni e reclami dei consumatori e cercare di garantire l'efficacia delle segnalazioni e dei reclami e ciò esclude che da tale attività possa derivare una riduzione delle attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas o addirittura l'alterazione del sistema energetico e del suo mercato.
Massima n. 30545
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale il potere di rilasciare autorizzazione in sanatoria sulle linee e sugli impianti lettrici aventi tensione compresa fra 30.000 e 150.000 volts e già realizzati all'entrata in vigore della legge regionale. La disposizione impugnata non viola il principio fondamentale di cui all'art. 1- sexies , comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, che attribuisce al Ministro delle attività produttive la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti "facenti parte della rete nazionale di trasporto", in quanto può interpretarsi come riferita esclusivamente agli elettrodotti non appartenenti alla rete nazionale. > >- V., citata, sentenza n. 383/2005.
Massima n. 30546
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia, nella Regione Toscana, dell'art. 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: infatti, l'art. 95, comma 1, del d.lgs 1 agosto 2003, n. 259, invocato a parametro interposto, non è volto a garantire la perdurante vigenza nell'ordinamento dell'art. 113 suddetto, ma ad assicurare che, ove esso trovi applicazione, sia in ogni caso fatta salva la valutazione assegnata al Ministero circa la compatibilità dell'intervento di costruzione di linee elettriche in via d'urgenza con le linee di comunicazione, con la conseguenza che, qualora venga meno l'efficacia dell'art. 113, non ne può risultare leso il principio salvaguardato dall'art. 95.
Massima n. 30547
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurato, in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettere e) , l) e m) , e terzo, Cost., nella parte in cui, al fine di ripartire le competenze ivi previste fra Regione ed enti locali, rinvia alle funzioni previste e regolate dalle distinte disposizioni della medesima legge oggetto di ricorso. Il ricorrente muove, infatti, dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui l'art. 3 avrebbe autonomo contenuto lesivo, ignorandone il carattere meramente ricognitivo: la dichiarazione di illegittimità degli artt. 28 e 29 rende privo di contenuto il rinvio, operato dall'art. 3, comma 1, alle funzioni ivi disciplinate.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), limitatamente ai servizi di distribuzione di energia;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevate dallo Stato in relazione all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 3 e 4, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all'art. 117, commi primo, secondo comma, lettere e), l) ed m), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sollevata dallo Stato in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all'art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
11) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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