Corte costituzionale

Sentenza n. 237/2006

Corte cost., sent. 22 giugno 2006, n. 237

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
237/2006
Data di deposito
22 giugno 2006
Data di decisione
7 giugno 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:237

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 11 marzo 2005
  • art. 13, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 11 marzo 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30505

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 12 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 marzo 2005, n. 3, nella parte in cui rinviano ad apposito regolamento la determinazione del numero massimo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimento o di gioco di abilità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla citata legge provinciale, nonché all'interno di sale giochi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, della provincia di Trento, prevedendo, altresì, apposite sanzioni amministrative per la violazione di dette prescrizioni. La materia in esame è, invero, disciplinata da prescrizioni rientranti nella materia dell'"ordine pubblico e sicurezza" non compresa nell'art. 9 dello Statuto, ma che l'art. 117, secondo comma, lettera h) , Cost. attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. La disciplina statale, infatti, definisce la nozione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici d'azzardo e quella di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito; vieta i primi, e consente i secondi; detta le sanzioni per la violazione della disciplina relativa ai primi; stabilisce le prescrizioni che limitano l'utilizzo dei secondi. La materia, quindi, come la Corte ha più volte precisato, si riferisce "all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico", e in essa rientra, non solo la disciplina dei giochi d'azzardo, ma anche quella relativa ai giochi che, pur presentando un elemento aleatorio e distribuendo vincite, non sono ritenuti giochi d'azzardo (ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 12 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 marzo 2005, n. 3 (Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze