Corte costituzionale
Sentenza n. 237/2006
Corte cost., sent. 22 giugno 2006, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 237/2006
- Data di deposito
- 22 giugno 2006
- Data di decisione
- 7 giugno 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:237
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 11 marzo 2005
- art. 13, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 11 marzo 2005
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 30505
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 12 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 marzo 2005, n. 3, nella parte in cui rinviano ad apposito regolamento la determinazione del numero massimo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimento o di gioco di abilità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla citata legge provinciale, nonché all'interno di sale giochi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, della provincia di Trento, prevedendo, altresì, apposite sanzioni amministrative per la violazione di dette prescrizioni. La materia in esame è, invero, disciplinata da prescrizioni rientranti nella materia dell'"ordine pubblico e sicurezza" non compresa nell'art. 9 dello Statuto, ma che l'art. 117, secondo comma, lettera h) , Cost. attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. La disciplina statale, infatti, definisce la nozione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici d'azzardo e quella di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito; vieta i primi, e consente i secondi; detta le sanzioni per la violazione della disciplina relativa ai primi; stabilisce le prescrizioni che limitano l'utilizzo dei secondi. La materia, quindi, come la Corte ha più volte precisato, si riferisce "all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico", e in essa rientra, non solo la disciplina dei giochi d'azzardo, ma anche quella relativa ai giochi che, pur presentando un elemento aleatorio e distribuendo vincite, non sono ritenuti giochi d'azzardo (ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 12 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 marzo 2005, n. 3 (Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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