Corte costituzionale
Sentenza n. 234/2006
Corte cost., sent. 16 giugno 2006, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/2006
- Data di deposito
- 16 giugno 2006
- Data di decisione
- 5 giugno 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 4, primo periodo, legge della Regione Puglia n. 4 del 7 marzo 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30500
Il thema decidendum del giudizio di legittimità costituzionale deve ritenersi limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione e non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissate, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze.
Massima n. 30501
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, concernenti l'irragionevolezza dell'annullamento delle iscrizioni a ruolo di contributi consortili relativi a zone non colpite da "eventi calamitosi". Il giudice a quo , invero, non ha precisato se e per quali zone il comprensorio del Consorzio di bonifica convenuto nel giudizio principale sia stato effettivamente colpito dai suddetti eventi, impedendo così alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni. > >- Ordinanze citate nn. 126, 123 e 18/2006; nn. 472, 434 e 312/2005.
Massima n. 30502
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, nella parte in cui non prevede la ripetibilità delle somme pagate entro la data di entrata in vigore della legge, in base alle cartelle esattoriali relative ai contributi in favore dei consorzi di bonifica per le annualità 2000, 2001, 2002. La disciplina posta dalla norma denunciata, infatti, non è compatibile con il principio di ragionevolezza, poiché qualifica un pagamento come non dovuto e nel contempo lo sottrae all'azione di ripetizione. L'intrinseca contraddittorietà della disposizione si riflette del resto in una palese violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a riservarsi un trattamento deteriore a chi abbia provveduto al sollecito pagamento delle cartelle esattoriali rispetto a chi, versando nella medesima situazione, alla data di entrata in vigore della legge, era ancora inadempiente al medesimo obbligo contributivo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), nella parte in cui non prevede la ripetibilità delle somme pagate entro la data di entrata in vigore della legge, in base alle cartelle esattoriali relative ai contributi in favore dei consorzi di bonifica per le annualità 2000, 2001, 2002;
dichiara la manifesta inammissibilità delle altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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