Corte costituzionale

Sentenza n. 234/2006

Corte cost., sent. 16 giugno 2006, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
234/2006
Data di deposito
16 giugno 2006
Data di decisione
5 giugno 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:234

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 4, primo periodo, legge della Regione Puglia n. 4 del 7 marzo 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30500

Il thema decidendum del giudizio di legittimità costituzionale deve ritenersi limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione e non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissate, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze.

Massima n. 30501

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, concernenti l'irragionevolezza dell'annullamento delle iscrizioni a ruolo di contributi consortili relativi a zone non colpite da "eventi calamitosi". Il giudice a quo , invero, non ha precisato se e per quali zone il comprensorio del Consorzio di bonifica convenuto nel giudizio principale sia stato effettivamente colpito dai suddetti eventi, impedendo così alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni. > >- Ordinanze citate nn. 126, 123 e 18/2006; nn. 472, 434 e 312/2005.

Massima n. 30502

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, nella parte in cui non prevede la ripetibilità delle somme pagate entro la data di entrata in vigore della legge, in base alle cartelle esattoriali relative ai contributi in favore dei consorzi di bonifica per le annualità 2000, 2001, 2002. La disciplina posta dalla norma denunciata, infatti, non è compatibile con il principio di ragionevolezza, poiché qualifica un pagamento come non dovuto e nel contempo lo sottrae all'azione di ripetizione. L'intrinseca contraddittorietà della disposizione si riflette del resto in una palese violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a riservarsi un trattamento deteriore a chi abbia provveduto al sollecito pagamento delle cartelle esattoriali rispetto a chi, versando nella medesima situazione, alla data di entrata in vigore della legge, era ancora inadempiente al medesimo obbligo contributivo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), nella parte in cui non prevede la ripetibilità delle somme pagate entro la data di entrata in vigore della legge, in base alle cartelle esattoriali relative ai contributi in favore dei consorzi di bonifica per le annualità 2000, 2001, 2002;

dichiara la manifesta inammissibilità delle altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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