Corte costituzionale

Sentenza n. 212/2006

Corte cost., sent. 1° giugno 2006, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
212/2006
Data di deposito
1° giugno 2006
Data di decisione
17 maggio 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:212

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Umbria n. 8 del 26 maggio 2004
  • art. 2, lett. b), legge della Regione Umbria n. 8 del 26 maggio 2004
  • art. 2, lett. c), legge della Regione Umbria n. 8 del 26 maggio 2004
  • art. 2, lett. a), legge della Regione Umbria n. 8 del 26 maggio 2004
  • art. 4, legge della Regione Umbria n. 8 del 26 maggio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30433

Deve essere disatteso l'assunto, privo di motivazione, secondo cui la mancata indicazione nella legge regionale della materia nella quale è stata esercitata la potestà legislativa comporterebbe l'incostituzionalità dell'intera legge: l'indicazione richiesta dalla difesa erariale non solo risulta, infatti, priva di base normativa, ma, provenendo dallo stesso legislatore regionale, si risolverebbe in una sorta di autoqualificazione carente di giuridica rilevanza.

Massima n. 30434

Illegittimità costituzionale dell'art. 2, lettere b) e c) , della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost, in quanto la norma, ampliando, rispetto a quanto previsto nella legge-quadro statale 16 dicembre 1985, n. 752, gli ambiti territoriali in cui è libera la raccolta dei tartufi, supera i limiti fissati dalla norma di principio statale, in materia - valorizzazione dei beni ambientali - di competenza concorrente.

Massima n. 30435

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettera a), e 4 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8, censurati per contrasto con l'art. 117, commi secondo, lettere l) e s) , e terzo, Cost.. L'art. 2, lettera a) , non supera i limiti fissati dalla norma di principio statale in quanto non amplia, rispetto a quanto previsto nella legge-quadro statale 16 dicembre 1985, n. 752, gli ambiti territoriali in cui è libera la raccolta dei tartufi. L'art. 4, definendo il requisito della "presenza diffusa", ai fini del riconoscimento delle tartufaie controllate, e stabilendo limiti massimi di superficie, non contrasta con la legge quadro n. 752 del 1985, che contiene una definizione generica, insuscettibile di pratica applicazione, delle tartufaie controllate e deve, pertanto, essere integrata dalla norma di dettaglio regionale che individua in concreto i requisiti per il riconoscimento. > >- V. citata, sentenza n. 328/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lettere b) e c), della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 – Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettera a), e 4 della medesima legge, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo, della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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