Corte costituzionale
Sentenza n. 184/2006
Corte cost., sent. 5 maggio 2006, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 184/2006
- Data di deposito
- 5 maggio 2006
- Data di decisione
- 20 aprile 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:184
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30389
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nella parte in cui prevede l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale al compimento dell'ottantesimo anno di età della persona cui si riferiscono. Pur essendo auspicabile che il legislatore riprenda in considerazione la norma denunciata, avente natura amministrativa, per valutarne l'adeguatezza rispetto alla situazione di fatto attuale, la questione è priva di rilevanza, giacché in ogni caso il giudice rimettente non potrebbe avvalersi, nel processo a quo , di una eventuale pronuncia caducatoria, a causa della già avvenuta eliminazione dal casellario giudiziale dei dati riguardanti il soggetto sottoposto al giudizio. Si è prodotta una situazione di fatto irreversibile, su cui una declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe alcun effetto, rimanendo in tal modo priva dell'incidenza nel processo principale imposta dal vigente sistema di giustizia costituzionale. > >- Sulla questione di legittimità costituzionale della disposizione, di contenuto identico a quella ora impugnata, di cui all'art. 605 cod.proc.pen. del 1930, v. sentenza n. 209/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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