Corte costituzionale
Sentenza n. 175/2006
Corte cost., sent. 28 aprile 2006, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/2006
- Data di deposito
- 28 aprile 2006
- Data di decisione
- 20 aprile 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
- art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
- art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
- art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
- art. 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
- art. 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
- art. 7, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
- art. 8, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
- art. 9, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
- art. 10, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
- art. 11, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
- art. 15, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
Parametri
- art. 123, ultimo comma, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 30368
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 123, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, degli artt. da 1 a11, nonché 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1. Nel ricorso, infatti, mentre viene dedotta la violazione dell'ultimo comma dell'art. 123 della Costituzione, il quale prevede che "in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali", affermandosi che tale disposizione si applicherebbe anche alle Regioni speciali in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si omette di prendere in esame anche i parametri costituzionali ricavabili dal relativo statuto, al fine di valutare se effettivamente le forme di autonomia riconosciute dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 siano più estese rispetto a quelle risultanti dalle disposizioni statutarie e spiegare in quale rapporto si trovano, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, le invocate norme della Costituzione e quelle, anch'esse di rango costituzionale, contenute nello statuto speciale. Tali carenze argomentative comportano la inammissibilità della questione nei termini in cui è stata formulata. > >- Sentenze citate n. 303/2003 e n. 202/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 11, nonché dell'art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regioni-enti locali), proposta, in riferimento all'art. 123, ultimo comma, della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre, 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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