Corte costituzionale

Sentenza n. 175/2006

Corte cost., sent. 28 aprile 2006, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/2006
Data di deposito
28 aprile 2006
Data di decisione
20 aprile 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:175

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
  • art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
  • art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
  • art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
  • art. 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
  • art. 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
  • art. 7, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
  • art. 8, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
  • art. 9, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
  • art. 10, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
  • art. 11, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005
  • art. 15, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 17 gennaio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30368

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 123, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, degli artt. da 1 a11, nonché 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1. Nel ricorso, infatti, mentre viene dedotta la violazione dell'ultimo comma dell'art. 123 della Costituzione, il quale prevede che "in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali", affermandosi che tale disposizione si applicherebbe anche alle Regioni speciali in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si omette di prendere in esame anche i parametri costituzionali ricavabili dal relativo statuto, al fine di valutare se effettivamente le forme di autonomia riconosciute dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 siano più estese rispetto a quelle risultanti dalle disposizioni statutarie e spiegare in quale rapporto si trovano, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, le invocate norme della Costituzione e quelle, anch'esse di rango costituzionale, contenute nello statuto speciale. Tali carenze argomentative comportano la inammissibilità della questione nei termini in cui è stata formulata. > >- Sentenze citate n. 303/2003 e n. 202/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 11, nonché dell'art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regioni-enti locali), proposta, in riferimento all'art. 123, ultimo comma, della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre, 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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