Corte costituzionale
Sentenza n. 172/2006
Corte cost., sent. 21 aprile 2006, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 172/2006
- Data di deposito
- 21 aprile 2006
- Data di decisione
- 5 aprile 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:172
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto-legge n. 347 del 23 dicembre 2003
- legge n. 39 del 18 febbraio 2004
- decreto-legge n. 119 del 3 maggio 2004
- legge n. 166 del 5 luglio 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30363
E' ammissibile l'intervento di Parmalat s.p.a. nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, promosso dal Tribunale ordinario di Parma. Infatti, Parmalat s.p.a., pur non avendo assunto, ai sensi dell'art. 111, comma terzo, cod. proc. civ., la qualità di parte, che compete solo alla Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria, è destinataria diretta, ai sensi del comma quarto dell'art. 111 citato, degli effetti della decisione di questa Corte. > >- V., citata, sentenza n. 345/2005.
Massima n. 30364
Non è ammissibile l'intervento delle società U.B.S. e San Paolo IMI nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, promosso dal Tribunale ordinario di Parma. Dette società sono parti convenute in altri giudizi, nel corso dei quali è stata sollevata questione di legittimità analoga alla presente: tale circostanza non è idonea a rendere ammissibile l'intervento, in quanto la soluzione contraria si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, impedendo alla Corte il doveroso controllo sulla rilevanza della questione. > >- V., citate, sentenze n. 179/2003 e n. 270/2002.
Massima n. 30365
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui consente l'esercizio delle azioni revocatorie, previste dagli artt. 49 e 91 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in costanza di un programma di ristrutturazione dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria. La violazione dell'art. 3 è ravvisata nell'irragionevole disparità fra il trattamento che viene riservato all'impresa che abbia in corso un programma di ristrutturazione rispettivamente dall'art. 6 impugnato e dal d.lgs. n. 270 del 1999, in quanto il primo consente e l'altro esclude, anche nel caso di concordato autorizzato ex art. 78 del d.lgs. n. 270 del 1999, l'esperimento delle azioni revocatorie fallimentari quando sia perseguita la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa insolvente. Muovendo dalla corretta premessa secondo cui il sacrificio che l'azione revocatoria impone ai terzi trova giustificazione nelle esigenze di tutela della par condicio , con la conseguenza che di essa non può giovarsi l'imprenditore insolvente, le ordinanze di rimessione fanno di tale premessa un'applicazione inaccettabile, deducendo che l'art. 6 impugnato consenta all'imprenditore insolvente di ristrutturarsi a spese dei terzi assoggettati a revocatoria. In realtà, questa non è né l'unica né la corretta interpretazione della norma. L'analisi dell'intero sistema normativo delineato dal decreto-legge n. 347 del 2003 che la contiene porta a ritenere non pleonastico l'inciso finale dell'impugnato art. 6 (secondo cui occorre che le azioni revocatorie si traducano in un vantaggio per i creditori), e, anzi, consente di attribuirgli un valore preciso, quello di ammettere le azioni revocatorie solo quando la procedura si sia evoluta in senso liquidatorio. Non è fondato neppure il dubbio di costituzionalità che fa leva sull'art. 41 Cost. sotto il profilo del turbamento della concorrenza e della parità di condizioni tra imprenditori sul mercato, per la possibilità - che l'esperimento di azioni revocatorie consentirebbe - per l'impresa insolvente di giovarsi del finanziamento forzoso costituito dal recupero di somme erogate ai terzi nel periodo sospetto. E' agevole, al riguardo, rilevare l'inconferenza di quanto i rimettenti sottolineano circa la mancata destinazione del ricavato delle azioni revocatorie alla ripartizione tra i creditori, dimenticando che, nel concordato con assunzione, i chirografari vedono estinto il loro credito con la corresponsione di quanto previsto nella proposta, da loro accettata, di concordato omologato dal tribunale, sicchè, la circostanza che il ricavato delle revocatorie non sia oggetto di riparto è un "naturale" del concordato, cioè rispecchia il fatto che la proposta solutoria dell'assuntore è misurata, anche, ove il patto sottoposto all'approvazione dei creditori preveda la cessione a lui delle revocatorie, sul prevedibile esito di tali azioni. > >- Che il sacrificio che l'azione revocatoria impone ai terzi "trova adeguata giustificazione nelle esigenze di tutela della par condicio ", con la conseguenza che di essa non può giovarsi l'imprenditore insolvente, si legge in sentenza n. 379/2000, citata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Parma, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Giuseppe TESAURO, Redattori
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze