Corte costituzionale

Sentenza n. 156/2006

Corte cost., sent. 14 aprile 2006, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/2006
Data di deposito
14 aprile 2006
Data di decisione
5 aprile 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 5 del 4 marzo 2005
  • art. 21, comma 1, lett. f), legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 5 del 4 marzo 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30344

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) , Cost., degli artt. 16, comma 3, e 21, comma 1, lettera f) , della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 4 marzo 2005, n. 5, che prevedono, rispettivamente, interventi per i minori stranieri non accompagnati anche dopo il raggiungimento della maggiore età, e lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di compiti istruttori da parte degli enti locali nell'ambito dei procedimenti per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno, nonché di richiesta di nulla-osta al ricongiungimento. Dalle disposizioni del t.u. sull'immigrazione, reso col d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, risulta, infatti, che in materia di immigrazione e di condizione giuridica degli stranieri è la stessa legge statale che disciplina una serie di attività pertinenti al fenomeno migratorio e agli effetti sociali di quest'ultimo, e che queste vengono esercitate dallo Stato in stretto collegamento con le Regioni, alle quali sono affidate direttamente alcune competenze, atteso che l'intervento pubblico non può limitarsi al controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendo necessariamente considerare anche altri ambiti - dall'assistenza sociale all'istruzione, dalla salute all'abitazione -, coinvolgenti competenze normative, alcune attribuite allo Stato ed altre attribuite alle Regioni. In tale quadro, l'art. 16 impugnato si limita a prevedere l'esercizio di attività di assistenza rientranti nelle competenze regionali, senza incidere in alcun modo sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione, rimanendo subordinata la «possibilità» di proseguire, in favore del minore non accompagnato, i detti interventi di sostegno, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, con la sua conseguente ulteriore permanenza sul territorio nazionale, al rilascio nei suoi confronti del permesso di soggiorno, possibile solo ricorrendo le condizioni a tal fine previste dal d.lgs. n. 286 del 1998; quanto all'art. 21, comma 1, lettera f) , la norma, lungi dal regolare aspetti propriamente incidenti sulla materia dell'immigrazione, si limita a prevedere in favore degli stranieri presenti sul territorio regionale una forma di assistenza che si sostanzia nel mero affidamento agli enti locali di quegli adempimenti che, nell'ambito dei procedimenti di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, ovvero di richiesta di nulla-osta al ricongiungimento familiare, diversamente sarebbero stati svolti direttamente dagli stessi richiedenti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 3, e 21, comma 1, lettera f) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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