Corte costituzionale
Sentenza n. 153/2006
Corte cost., sent. 14 aprile 2006, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 153/2006
- Data di deposito
- 14 aprile 2006
- Data di decisione
- 5 aprile 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 1 del 8 gennaio 2004
- art. 32, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 1 del 8 gennaio 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30337
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 32, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento). Infatti - spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materia concorrente delle "professioni" prevista dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e tenuto conto, in particolare, di quello secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale - l'art. 32, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004, provvedendo ad individuare direttamente le figure professionali, alle quali la Regione fa ricorso per il funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, viola il principio fondamentale che assegna allo Stato l'individuazione delle figure professionali. > >- Sulla determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione qualora non ne siano stati formulati di nuovi: la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli risultanti anche dalla normativa statale in vigore, v. citata sentenza n. 355/2005. > >- Sul principio fondamentale (invalicabile dalla legge regionale), nella materia concorrente delle "professioni", secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, v. citate sentenze n. 40/2006, n. 424 e n. 319/2005 e n. 353/2003.
Massima n. 30338
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento). Infatti la stessa indicazione, da parte della legge regionale, di specifici requisiti per l'esercizio della professione di educatore professionale, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia. > >
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze