Corte costituzionale

Sentenza n. 139/2006

Corte cost., sent. 7 aprile 2006, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/2006
Data di deposito
7 aprile 2006
Data di decisione
3 aprile 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Marche n. 11 del 23 febbraio 2005
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Marche n. 11 del 23 febbraio 2005
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Marche n. 11 del 23 febbraio 2005
  • art. 5, legge della Regione Marche n. 11 del 23 febbraio 2005
  • art. 6, legge della Regione Marche n. 11 del 23 febbraio 2005
  • art. 7, legge della Regione Marche n. 11 del 23 febbraio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30314

E' inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11 e, in particolare, degli artt. 1, 2, comma 1, e 5, censurati in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l) , Cost., e degli artt. 2, comma 2, 6 e 7, censurati in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost. Il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità: nella specie, il ricorso introduttivo, pur identificando le norme costituzionali e della legge regionale, è del tutto privo di motivazione, poiché la lesione della competenza statale in materia di ordinamento civile è solo affermata, per l'interferenza con il regime d'impresa regolato dal codice civile, così come meramente assertiva è la denunciata interferenza con la materia statale della tutela della concorrenza. > >- V., citata, sentenza n. 450/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, recante “Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane”, e, in particolare, degli artt. 1, 2, comma 1, e 5, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e degli artt. 2, comma 2, 6 e 7, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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