Corte costituzionale
Sentenza n. 139/2006
Corte cost., sent. 7 aprile 2006, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/2006
- Data di deposito
- 7 aprile 2006
- Data di decisione
- 3 aprile 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Marche n. 11 del 23 febbraio 2005
- art. 2, comma 1, legge della Regione Marche n. 11 del 23 febbraio 2005
- art. 2, comma 2, legge della Regione Marche n. 11 del 23 febbraio 2005
- art. 5, legge della Regione Marche n. 11 del 23 febbraio 2005
- art. 6, legge della Regione Marche n. 11 del 23 febbraio 2005
- art. 7, legge della Regione Marche n. 11 del 23 febbraio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 30314
E' inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11 e, in particolare, degli artt. 1, 2, comma 1, e 5, censurati in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l) , Cost., e degli artt. 2, comma 2, 6 e 7, censurati in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost. Il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità: nella specie, il ricorso introduttivo, pur identificando le norme costituzionali e della legge regionale, è del tutto privo di motivazione, poiché la lesione della competenza statale in materia di ordinamento civile è solo affermata, per l'interferenza con il regime d'impresa regolato dal codice civile, così come meramente assertiva è la denunciata interferenza con la materia statale della tutela della concorrenza. > >- V., citata, sentenza n. 450/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, recante “Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane”, e, in particolare, degli artt. 1, 2, comma 1, e 5, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e degli artt. 2, comma 2, 6 e 7, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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