Corte costituzionale
Sentenza n. 134/2006
Corte cost., sent. 31 marzo 2006, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/2006
- Data di deposito
- 31 marzo 2006
- Data di decisione
- 23 marzo 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:134
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 169, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
Parametri
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, numero 1), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 9), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 10), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 16), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 5, numero 16), statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 30306
Va riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. > >
Massima n. 30307
Va dichiarata - in relazione agli articoli 8, numero 1), numero 9), numero 10) e numero 16), del d.P.R. n. 670 del 1972, 5, numero 16), e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963, 117, commi quarto e sesto, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; al d.P.R. n. 474 del 1975, "con particolare riferimento all'art. 2"; all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992; ai principi costituzionali di legalità sostanziale e di leale collaborazione - l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano", anziché "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".
Massima n. 30308
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004 sollevata in relazione agli articoli 8, numero 1), numero 9), numero 10) e numero 16), del d.P.R. n. 670 del 1972, 5, numero 16), e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963, 117, commi quarto e sesto, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; al d.P.R. n. 474 del 1975, "con particolare riferimento all'art. 2"; all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992; ai principi costituzionali di legalità sostanziale e di leale collaborazione, in quanto la disposizione impugnata non detterebbe «alcuna disciplina di base idonea a circoscrivere il potere normativo secondario». Infatti la determinazione degli standard e dei LEA è delimitata dai principi generali del d.lgs. n. 502 del 1992 e dalle determinazioni del Piano sanitario nazionale, mentre sul piano procedurale resta prevista in ogni caso, anche per effetto dell'odierna pronuncia, l'intesa in sede di Conferenza permanente. Tenendo presente che si opera nell'ambito di una materia altamente tecnica come quella della individuazione delle prestazioni relative all'assistenza sanitaria, le pur limitate predeterminazioni legislative di criteri e di limiti al potere normativo secondario appaiono sufficienti per escludere il vizio denunciato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate, nei confronti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –legge finanziaria 2005) dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 169, della predetta legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”, anziché “previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, sollevata dalla Regione Friuli-Venezia-Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento per violazione del principio di legalità sostanziale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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