Corte costituzionale

Sentenza n. 133/2006

Corte cost., sent. 31 marzo 2006, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/2006
Data di deposito
31 marzo 2006
Data di decisione
23 marzo 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:133

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 248, legge n. 311 del 30 dicembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30303

Va riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente Regione Friuli-Venezia Giulia, nei confronti di altre disposizioni, ulteriori rispetto a quella avente ad oggetto l'art. 1, comma 248 - definita con la presente sentenza - , della legge 30 dicembre 2004, n. 311. > >

Massima n. 30304

Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, col quale una Regione sollevi in via principale una questione di legittimità costituzionale, per carenza attuale di interesse, sino a quando non intervengano atti di attuazione della legge impugnata, in quanto le questioni di legittimità costituzionale delle leggi devono essere proposte, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall'art. 127 Cost.. La lesione della sfera di competenza che la ricorrente denunci presuppone, infatti, la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia applicabile, ancorché non immediatamente. > >- Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale di una legge, ancorché "non immediatamente" applicabile, v. sentenza n. 234/2005.

Massima n. 30305

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui non prevede che la sua attuazione e l'erogazione delle risorse avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La norma impugnata istituisce il fondo per la promozione delle risorse rinnovabili, finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile, destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani, ammettendovi studi e ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento stesso da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca, ovvero imprese per il successivo utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale. Essa concerne una pluralità di materie alcune delle quali, ambiente e ricerca scientifica, per le loro peculiarità, e cioè per il fatto che non si esauriscono in un delimitato ambito materiale, non si prestano ad un giudizio di prevalenza; in particolare, la ricerca scientifica, alla cui promozione il Fondo è destinato, ha ad oggetto l'ambiente - costituente un valore da tutelare nell'ambito di tutte le discipline che in qualche modo possano su di esso incidere, ed in ordine al quale, se la competenza dello Stato è piena, non limitata ai principi fondamentali, è tuttavia legittima una legislazione delle Regioni che, nell'esercizio della competenza loro attribuita in altre materie, come il governo del territorio, apprestino ulteriori strumenti di tutela, legati alla specificità dei luoghi - ma anche la produzione di energia, materia di competenza ripartita. Ne consegue che, mentre per risolvere la questione non può essere adottato il criterio della prevalenza, per ricondurre a legittimità costituzionale la norma occorre fare applicazione del principio di leale collaborazione nella fase di attuazione della disposizione e di erogazione delle risorse, nella forma dell'intesa con la Conferenza, come prevista dalla legge statale n. 239 del 2004. > >- Legittimità delle disposizioni di leggi statali istitutive di fondi con vincoli di destinazione a condizione che esauriscono i loro effetti in materie attribuite alle competenze dello Stato: sentenze n. 370/2003, n. 12, n. 16, n. 49, n. 308, n. 423/2004, n. 31, n. 51, n. 160 e n. 231/2005. > >- Applicazione del criterio della prevalenza di una materia sull'altra e del principio di leale collaborazione nei casi di concorso di competenze legislative dello Stato e delle Regioni: sentenze n. 370/2003, n. 50, n. 219, n. 231/2005. > >- Sulla competenza dello Stato in materia di ambiente e sui limiti alla legittimità della legislazione delle Regioni che, nel quadro ed in armonia con quella statale, in materie di competenza ad esse attribuite, come il governo del territorio, approntino ulteriori strumenti di tutela, legati alla specificità dei luoghi, v. sentenze n. 407/2002, n. 62 e n. 108/2005. > >- Sulla materia della ricerca scientifica, v. sentenze n. 423/2004 e n. 31/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente Regione Friuli-Venezia Giulia, nei confronti di altre disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 248, della predetta citata legge n. 311 del 2004, nella parte in cui non prevede che la sua attuazione e l'erogazione delle risorse avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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