Corte costituzionale
Sentenza n. 119/2006
Corte cost., sent. 24 marzo 2006, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/2006
- Data di deposito
- 24 marzo 2006
- Data di decisione
- 20 marzo 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, legge della Regione Campania n. 28 del 24 dicembre 2003
Parametri
- art. 123, Costituzione
- art. 19, statuto regione Campania
- art. 20, statuto regione Campania
Massime
Massima n. 30283
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28, nella parte in cui non esclude gli atti di natura regolamentare dai "provvedimenti" ivi previsti, attribuiti alla competenza della Giunta regionale. L'ordine delle competenze stabilito nello Statuto, infatti, non può essere alterato dalla esigenza di rapidità che è richiesta all' iter del processo di accreditamento indicato dalla norma impugnata. La Corte, invero, ha già chiarito che pur essendo stata eliminata, per effetto del nuovo testo del secondo comma dell'art. 121 Cost., la riserva di competenza regolamentare in favore del Consiglio regionale, una diversa scelta organizzativa non può, tuttavia, che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione. > >- Sentenze citate n. 993/1988, n. 48/1983 e n. 313/2003. > >- In tema di eliminazione, nel nuovo testo dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione della riserva di competenza del Consiglio regionale relativamente alla potestà regolamentare, v. sentenza n. 87/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), nella parte in cui non esclude gli atti di natura regolamentare dai «provvedimenti» ivi previsti, attribuiti alla competenza della Giunta regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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