Corte costituzionale

Sentenza n. 119/2006

Corte cost., sent. 24 marzo 2006, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/2006
Data di deposito
24 marzo 2006
Data di decisione
20 marzo 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:119

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 1, legge della Regione Campania n. 28 del 24 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30283

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28, nella parte in cui non esclude gli atti di natura regolamentare dai "provvedimenti" ivi previsti, attribuiti alla competenza della Giunta regionale. L'ordine delle competenze stabilito nello Statuto, infatti, non può essere alterato dalla esigenza di rapidità che è richiesta all' iter del processo di accreditamento indicato dalla norma impugnata. La Corte, invero, ha già chiarito che pur essendo stata eliminata, per effetto del nuovo testo del secondo comma dell'art. 121 Cost., la riserva di competenza regolamentare in favore del Consiglio regionale, una diversa scelta organizzativa non può, tuttavia, che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione. > >- Sentenze citate n. 993/1988, n. 48/1983 e n. 313/2003. > >- In tema di eliminazione, nel nuovo testo dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione della riserva di competenza del Consiglio regionale relativamente alla potestà regolamentare, v. sentenza n. 87/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), nella parte in cui non esclude gli atti di natura regolamentare dai «provvedimenti» ivi previsti, attribuiti alla competenza della Giunta regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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