Corte costituzionale

Sentenza n. 105/2006

Corte cost., sent. 17 marzo 2006, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/2006
Data di deposito
17 marzo 2006
Data di decisione
8 marzo 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:105

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, lett. e), legge della Regione Abruzzo n. 40 del 12 novembre 2004
  • art. 7, lett. f), legge della Regione Abruzzo n. 40 del 12 novembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30259

Le attività di analisi e di studio dei fenomeni criminosi in senso lato e l'attività di ricerca mirata, in ambito nazionale ed europeo, previste dalle norme impugnate, proprio perché incentrate su prospettive di indagine scientifica, risultano in sé strutturalmente inidonee a ledere la dedotta attribuzione di competenza legislativa statale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale,, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h) , dell'art. 7, lettere e) e f) , della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 40, nella parte in cui dispone che il Comitato scientifico regionale "presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato della sicurezza del territorio della Regione Abruzzo" (lettera e) e " svolge attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza nel campo nazionale e dell'Unione Europea" (lettera f). > >- Sulla nozione di "Sicurezza Pubblica" v. sentenze citate n. 313/2003, n. 407/2002 e n. 290/2001. > >- Sul principio di leale collaborazione tra istituzioni regionali e locali e istituzioni statali, v. sentenza citata n. 55/2001; v. anche sentenza n. 134/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, lettere e) ed f), della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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