Corte costituzionale
Sentenza n. 103/2006
Corte cost., sent. 17 marzo 2006, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/2006
- Data di deposito
- 17 marzo 2006
- Data di decisione
- 8 marzo 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 45 del 13 dicembre 2004
- art. 9, legge della Regione Abruzzo n. 45 del 13 dicembre 2004
- art. 11, legge della Regione Abruzzo n. 45 del 13 dicembre 2004
- art. 12, legge della Regione Abruzzo n. 45 del 13 dicembre 2004
- art. 15, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 45 del 13 dicembre 2004
- art. 17, comma 7, legge della Regione Abruzzo n. 45 del 13 dicembre 2004
- art. 2, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 11 del 3 marzo 2005
- art. 4, legge della Regione Abruzzo n. 11 del 3 marzo 2005
- art. 16, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 45 del 13 dicembre 2004
- art. 5, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 11 del 3 marzo 2005
Parametri
Massime
Massima n. 30253
Sono inammissibili gli interventi della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., di Rai Way S.p.a., di Telecom Italia Mobile S.p.a. e di Vodafone Omnitel N.V., poiché nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale sono legittimati ad essere parte solo i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. > >- V., citate, ex plurimis , sentenze n. 51/2006, n. 336/2005, nn. 378 e 166/2004, ordinanza allegata alla sentenza n. 383/2005, ordinanza n. 20/2005.
Massima n. 30254
E' cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, e 17, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45, censurati per contrasto con l'art. 117 Cost.. Infatti, gli artt. 7, comma 3, e 17, comma 7, sono stati abrogati rispettivamente dall'art. 68 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 e dall'art. 6 della legge della regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 e non risulta che tali norme abbiano avuto medio tempore una qualche attuazione. Gli artt. 9, 11, 12 e 15, comma 3, sono stati impugnati nella parte in cui presentano profili di collegamento con l'art. 7, comma 3, con la conseguenza che l'avvenuta abrogazione di quest'ultimo deve ritenersi satisfattiva delle pretese del ricorrente. > >- Spetta allo Stato, nel complessivo sistema di definizione degli standard di protezione dall'inquinamento, la fissazione delle soglie di esposizione e dei valori di attenzione: v., citate, sentenze n. 336/2005 e n. 307/2003.
Massima n. 30255
Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 nella parte in cui prevede che la Regione possa prescrivere ai gestori l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv. Nel settore della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica esistono esigenze di unitarietà nella determinazione, tra l'altro, dei criteri tecnici, che non ammettono interferenze da parte delle Regioni. Deve essere riconosciuto esclusivamente allo Stato, in questa materia, il compito di prescrivere l'utilizzo di determinate tecnologie, sia al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e di promuovere l'innovazione tecnologica, sia al fine di assicurare unitarietà ed uniformità alla rete nazionale. > >- Che non siano ammesse norme regionali che, imponendo ai gestori che operano a livello regionale l'utilizzo di distinte tecnologie, possano produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico si legge in sentenza n. 336/2005. > >- Sulle esigenze di unitarietà nel settore della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica v. citata, sentenza n. 7/2004.
Massima n. 30256
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 censurato in riferimento all'art. 117 Cost. Il ricorrente muove, infatti, dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione de qua conterrebbe norme relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti di comunicazione elettronica, in contrasto con le esigenze di unitarietà sottese alle disposizioni statali (art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003) che regolano la materia. In realtà, la disposizione impugnata si limita a disciplinare i criteri di localizzazione degli impianti, stabilendo che il Comune definisce i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per telefonia mobile: nel dettare tale norma la Regione ha esercitato la propria competenza legislativa, che comprende la determinazione dei criteri localizzativi e degli standards urbanistici afferenti all'uso del proprio territorio, a condizione che siano rispettate le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti. > >- V., citata, sentenza n. 307/2003.
Massima n. 30257
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, che ha modificato l'art. 16, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45, anch'esso oggetto di autonoma impugnazione, censurato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost.: secondo il rimettente le norme, nel prevedere che il parere della Regione sulla installazione di elettrodotti in zone del territorio regionale soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti urbanistici, sia subordinato alla condizione che l'elettrodotto o parte di esso corra in cavo sotterraneo, invaderebbero la competenza legislativa dello Stato in materia di beni culturali. In realtà, le norme non pongono alcun nuovo vincolo diretto su determinate aree, ma si limitano a prescrivere una modalità di costruzione dell'elettrodotto (mediante interramento dei cavi o di parte di essi) su zone già soggette a vincoli statali o regionali, che si risolve in una prescrizione di dettaglio attinente al governo e uso del territorio e quindi rientrante nella potestà legislativa concorrente regionale. > >
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili gli interventi spiegati dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., dalla Rai Way S.p.a., da Telecom Italia Mobile S.p.a. e da Vodafone Omnitel N.V.;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'inquinamento elettromagnetico), nella parte in cui prevede che la Regione possa prescrivere ai gestori l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 17 comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 22 del 2005 indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, della predetta legge della Regione Abruzzo n. 45 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 22 del 2005 indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 61 del 2005 indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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