Corte costituzionale

Ordinanza n. 79/2006

Corte cost., ord. 24 febbraio 2006, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
79/2006
Data di deposito
24 febbraio 2006
Data di decisione
22 febbraio 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 1, comma 6, legge n. 270 del 21 dicembre 2005
  • art. 9, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 4, comma 3, legge n. 270 del 21 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30210

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'associazione politica denominata "La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali" - associazione nata dall'incontro tra due soggetti politici (radicali e socialisti) allo scopo di presentarsi, con proprio simbolo, ad ogni tipo di elezioni -, nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avverso gli artt. 18- bis del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e 9 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 6, e dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005 n. 270, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni di partito politico, derivanti dagli artt. 3 e 49 Cost., a causa del previsto obbligo di raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste dei candidati. Non è infatti ravvisabile nell'associazione ricorrente il requisito soggettivo di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili di ammissibilità del ricorso, in quanto ai partiti politici - organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche - non può riconoscersi, a differenza dei comitati promotori dei referendum , cui l'art. 75 Cost. attribuisce espressamente lo specifico potere di iniziativa referendaria, la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali. > >- Al comitato promotore del referendum abrogativo, competente a dichiarare la volontà di una frazione del corpo elettorale, l'art. 75 Cost. riconosce espressamente la titolarità del potere di iniziativa referendaria; poteri dello Stato, ai fini del conflitto di attribuzione di cui all'art. 134 Cost., possono essere anche figure soggettive esterne allo Stato apparato: sentenza n. 69/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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