Corte costituzionale
Ordinanza n. 79/2006
Corte cost., ord. 24 febbraio 2006, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 79/2006
- Data di deposito
- 24 febbraio 2006
- Data di decisione
- 22 febbraio 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 18-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 1, comma 6, legge n. 270 del 21 dicembre 2005
- art. 9, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
- art. 4, comma 3, legge n. 270 del 21 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 30210
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'associazione politica denominata "La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali" - associazione nata dall'incontro tra due soggetti politici (radicali e socialisti) allo scopo di presentarsi, con proprio simbolo, ad ogni tipo di elezioni -, nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avverso gli artt. 18- bis del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e 9 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 6, e dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005 n. 270, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni di partito politico, derivanti dagli artt. 3 e 49 Cost., a causa del previsto obbligo di raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste dei candidati. Non è infatti ravvisabile nell'associazione ricorrente il requisito soggettivo di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili di ammissibilità del ricorso, in quanto ai partiti politici - organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche - non può riconoscersi, a differenza dei comitati promotori dei referendum , cui l'art. 75 Cost. attribuisce espressamente lo specifico potere di iniziativa referendaria, la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali. > >- Al comitato promotore del referendum abrogativo, competente a dichiarare la volontà di una frazione del corpo elettorale, l'art. 75 Cost. riconosce espressamente la titolarità del potere di iniziativa referendaria; poteri dello Stato, ai fini del conflitto di attribuzione di cui all'art. 134 Cost., possono essere anche figure soggettive esterne allo Stato apparato: sentenza n. 69/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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