Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/2006

Corte cost., ord. 24 febbraio 2006, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
71/2006
Data di deposito
24 febbraio 2006
Data di decisione
20 febbraio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933

Parametri

Massime

Massima n. 30202

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., dell'art. 6, secondo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nella parte in cui «prevede, in caso di chiamata in giudizio dello Stato, che la competenza si radichi, alternativamente, nel foro erariale o in quello naturale in base al mero esercizio discrezionale di scelta dell'amministrazione», in quanto dall'ordinanza di remissione non è dato comprendere se si censuri la circostanza che parti private possano essere distolte dal loro giudice naturale ovvero la circostanza che la pubblica amministrazione possa sottrarsi al suo giudice naturale, non avanzando la richiesta di cui alla norma censurata: nel primo caso, risolvendosi la censura nella contestazione della stessa previsione del "foro erariale", il giudice a quo avrebbe dovuto denunciare l'art. 25 cod. proc. civ., o l'art. 6, primo comma, del r. d. n. 1611 del 1933, mentre nel secondo caso la questione è irrilevante, atteso che nel giudizio a quo è stata dichiarata la competenza del giudice naturale della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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