Corte costituzionale
Ordinanza n. 66/2006
Corte cost., ord. 16 febbraio 2006, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 66/2006
- Data di deposito
- 16 febbraio 2006
- Data di decisione
- 6 febbraio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:66
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 18 del 8 febbraio 2003
- legge n. 63 del 7 aprile 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30197
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui prevede che il giudice di pace non può decidere secondo equità le cause attinenti ai contratti stipulati mediante moduli o formulari, e ciò indipendentemente dal valore delle medesime. Il giudice a quo , infatti, prospettando la questione in base all'assunto per cui, in caso di giudizio di appello avverso la sentenza del giudice di pace, non essendo consentita l'autodifesa dinanzi al tribunale, per l'appellato non abbiente risulterebbe, di fatto, vanificata la garanzia costituzionale della difesa, pone la questione in via del tutto ipotetica, sia perché nel giudizio a quo la parte è difesa da un avvocato, sicché non si pone alcun problema in merito all'autodifesa, sia perché la medesima è prospettata in vista di un futuro, eventuale giudizio di appello che dovrà essere deciso da un giudice diverso dall'attuale rimettente. > >- Ordinanza citata n. 153/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Aversa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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