Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/2006

Corte cost., ord. 8 febbraio 2006, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
47/2006
Data di deposito
8 febbraio 2006
Data di decisione
25 gennaio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:47

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 2, -ter, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 30142

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma 2- ter , della legge 27 dicembre 2002, n. 289, laddove prevede la possibilità di estinguere, mediante il pagamento immediato di una quota parte, unicamente i debiti fiscali relativi «ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001», in quanto il giudice rimettente trascura totalmente di esaminare la questione, oggetto della domanda nel giudizio a quo , della asserita radicale nullità della cartella esattoriale impugnata, ed in quanto non evidenzia le ragioni per le quali sarebbe costituzionalmente obbligato il diverso criterio temporale proposto a titolo esemplificativo, in alternativa a quello individuato dalla norma censurata. - Parità di trattamento dei contribuenti e norme che condizionano i provvedimenti di definizione agevolata dei rapporti con il fisco ad atti amministrativi già intervenuti al momento dell'entrata in vigore della legge che li contempla: sentenza n. 294/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2-ter, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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