Corte costituzionale
Ordinanza n. 47/2006
Corte cost., ord. 8 febbraio 2006, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 47/2006
- Data di deposito
- 8 febbraio 2006
- Data di decisione
- 25 gennaio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 2, -ter, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 30142
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma 2- ter , della legge 27 dicembre 2002, n. 289, laddove prevede la possibilità di estinguere, mediante il pagamento immediato di una quota parte, unicamente i debiti fiscali relativi «ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001», in quanto il giudice rimettente trascura totalmente di esaminare la questione, oggetto della domanda nel giudizio a quo , della asserita radicale nullità della cartella esattoriale impugnata, ed in quanto non evidenzia le ragioni per le quali sarebbe costituzionalmente obbligato il diverso criterio temporale proposto a titolo esemplificativo, in alternativa a quello individuato dalla norma censurata. - Parità di trattamento dei contribuenti e norme che condizionano i provvedimenti di definizione agevolata dei rapporti con il fisco ad atti amministrativi già intervenuti al momento dell'entrata in vigore della legge che li contempla: sentenza n. 294/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2-ter, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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