Corte costituzionale
Ordinanza n. 454/2006
Corte cost., ord. 28 dicembre 2006, n. 454
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 454/2006
- Data di deposito
- 28 dicembre 2006
- Data di decisione
- 13 dicembre 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:454
Norme oggetto del giudizio
- art. 88, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 4, comma 4, bis, legge n. 401 del 13 dicembre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 30881
E’ inammissibile l'intervento in giudizio della Newbet s.r.l. in liquidazione trattandosi di soggetto estraneo al procedimento a quo , in capo al quale non è configurabile una posizione giuridica garantita suscettibile di essere direttamente incisa dalla decisione della Corte. - In senso conforme, si vedano ordinanza letta all'udienza del 6 giugno 2006, allegata a sentenza n. 279/2006; ordinanza letta all'udienza del 21 giugno 2005, allegata a sentenza n. 345/2005.
Massima n. 30882
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come richiamato dall'art. 4, comma 4- bis , della legge 13 dicembre 1989, n. 401, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui subordina il rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse al previo conseguimento della concessione «dello Stato italiano». Infatti, posto che le censure sollevate dai giudici rimettenti configurano, in sostanza, una questione di compatibilità comunitaria delle norme impugnate, non risulta adeguatamente motivata l'applicabilità delle disposizioni di diritto interno nei giudizi a quibus , con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni. - In relazione ai rapporti tra le norme dell’ordinamento interno e quelle dell’ordinamento comunitario e sulla possibilità di rimettere alla Corte costituzionale una questione di compatibilità comunitaria, v. citate sentenze n. 168/1991, n. 232/1989, n. 170/1984, n. 183/1973, n. 98/1965, ordinanze n. 536/1995 e n. 132/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'inammissibilità dell'intervento in giudizio della Newbet s.r.l. in liquidazione;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), così come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Teramo e dal Tribunale di Sassari con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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