Corte costituzionale
Ordinanza n. 446/2006
Corte cost., ord. 22 dicembre 2006, n. 446
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 446/2006
- Data di deposito
- 22 dicembre 2006
- Data di decisione
- 6 dicembre 2006
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:446
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-ter, n. 17-A), deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2006
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 30901
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 26 gennaio 2006 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il giudice ricorrente, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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