Corte costituzionale

Ordinanza n. 442/2006

Corte cost., ord. 22 dicembre 2006, n. 442

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
442/2006
Data di deposito
22 dicembre 2006
Data di decisione
6 dicembre 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:442

Norme oggetto del giudizio

  • art. 40, comma 2, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 6 marzo 1998
  • art. 8, comma 1, lett. c) n. 1, decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 30893

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 2, lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La norma denunciata, infatti, avendo natura regolamentare, è sottratta al sindacato di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. - In relazione alla manifesta inammissibilità della questione avente per oggetto una disposizione di natura regolamentare, vedi ordinanza citata n. 401/2006.

Massima n. 30894

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c ), numero 1, del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 88, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Invero, il giudice a quo ha omesso di esaminare il quadro normativo di riferimento, ditalchè non è possibile valutare l'applicabilità del censurato art. 8 nel giudizio principale e, quindi, la rilevanza della questione sollevata. - In relazione alla carenza di motivazione sul quadro normativo di riferimento, vedi ordinanza citata, n. 270/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

la Corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze