Corte costituzionale

Ordinanza n. 437/2006

Corte cost., ord. 19 dicembre 2006, n. 437

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
437/2006
Data di deposito
19 dicembre 2006
Data di decisione
6 dicembre 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:437

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30878

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2634 del codice civile, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti attivi del reato di infedeltà patrimoniale i soci che, in conflitto di interessi con la società, concorrano in modo determinante a deliberare atti di disposizione del patrimonio sociale. Infatti, l'ordinanza è priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, poiché non evidenzia le ragioni per le quali il rimettente, a fronte della richiesta di archiviazione di una notizia di reato e pur ritenendo possibile - nella specie - la configurazione del concorso esterno nel reato, non abbia restituito gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 409 c.p.p., disponendo la formulazione dell'imputazione nei confronti della socia, a titolo di concorso nel reato proprio dell'amministratore. Inoltre, osta all'esame del merito della questione il disposto di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, il quale, nell'affermare il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte Costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reati già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore. - In relazione al principio secondo cui la Corte costituzionale non può introdurre in via additiva nuovi reati, né ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, vedi citate sentenze nn. 394/2006; 161/2004; 49/2002; ordinanza n. 580/2000, sentenze nn. 508 e 183/2000 e 411/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2634 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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