Corte costituzionale

Ordinanza n. 436/2006

Corte cost., ord. 19 dicembre 2006, n. 436

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
436/2006
Data di deposito
19 dicembre 2006
Data di decisione
6 dicembre 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:436

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30877

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410 -bis , comma secondo, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel processo del lavoro, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, esso si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412 -bis cod. proc. civ. Invero, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello enunciato dalla sentenza n. 276 del 2000 - richiamata dallo stesso rimettente - secondo cui il legislatore può imporre condizioni all'esercizio del diritto di azione se queste, oltre a salvaguardare interessi generali, costituiscono, anche dal punto di vista temporale, una limitata remora all'esercizio del diritto stesso. Inoltre, la pretesa del rimettente, secondo la quale «gli interessi generali» dovrebbero comunque prevalere impedendo l'esercizio del diritto di azione fino a quando il tentativo di conciliazione non sia stato effettivamente espletato, oltre ad essere contraddittoria rispetto al parametro costituzionale evocato, si risolve nel contrapporre una propria soggettiva valutazione al bilanciamento degli interessi, imposto dai valori costituzionali implicati. - Vedi sentenza citata n. 276/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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