Corte costituzionale
Ordinanza n. 43/2006
Corte cost., ord. 8 febbraio 2006, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 43/2006
- Data di deposito
- 8 febbraio 2006
- Data di decisione
- 25 gennaio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, quinquies, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, comma 1, lettera d), legge n. 85 del 22 marzo 2001
Massime
Massima n. 30138
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d) , della legge 22 marzo 2001, n. 85, dell'art. 4, comma 1- quinquies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, il quale mantiene ferma in capo al prefetto, anziché trasferirla al Presidente della Giunta regionale, l'attribuzione del potere di emettere ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazioni di norme del codice della strada. Il rimettente omette, infatti, nell'ordinanza qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, al fine di accertare la rilevanza della questione dedotta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), dal Giudice di pace di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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