Corte costituzionale

Ordinanza n. 420/2006

Corte cost., ord. 14 dicembre 2006, n. 420

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
420/2006
Data di deposito
14 dicembre 2006
Data di decisione
4 dicembre 2006
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:420

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 15 febbraio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 30855

E' ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 15 febbraio 2006, con la quale si è dichiarato che i fatti per i quali è in corso procedimento penale a carico di un senatore concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Giudice per le indagini preliminari è legittimato a sollevare conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, e, per le stesse ragioni, il Senato è legittimato ad essere parte del conflitto. Sotto l'aspetto oggettivo, il GIP lamenta la violazione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere spettante al Senato di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un suo membro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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