Corte costituzionale

Ordinanza n. 417/2006

Corte cost., ord. 14 dicembre 2006, n. 417

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
417/2006
Data di deposito
14 dicembre 2006
Data di decisione
4 dicembre 2006
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:417

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 18 agosto 2005
  • art. 2, comma 1, lett. c), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 18 agosto 2005
  • art. 2, comma 1, lett. d), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 18 agosto 2005
  • art. 2, comma 1, lett. e), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 18 agosto 2005
  • art. 2, comma 1, lett. f), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 18 agosto 2005
  • art. 2, comma 1, lett. i), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 18 agosto 2005
  • art. 2, comma 1, lett. k), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 18 agosto 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30852

Va dichiarata l'estinzione del processo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere b) , c) , d) , e) , f) , i) , k) della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21. Invero, lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato l'anzidetta rinuncia, posto che i profili di censura nei confronti delle lettere c) , d) , e) , f) , i) , k) dell'art. 2, comma 1, della legge impugnata possono considerarsi superati alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2004 e che la censura nei confronti della lettera b) del comma 1 del medesimo art. 2 può ritenersi superata dal disegno di legge regionale n. 198, approvato con Deliberazione giuntale n. 1384 del 15 giugno 2006, di prossima e imminente approvazione da parte del Consiglio regionale, che ha abrogato la disposizione censurata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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