Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/2006

Corte cost., ord. 21 novembre 2006, n. 389

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
389/2006
Data di deposito
21 novembre 2006
Data di decisione
8 novembre 2006
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:389

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, delibera legislativa Regione Siciliana n. 1098 del 25 marzo 2006

Parametri

Massime

Massima n. 30790

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso l'art. 20 della delibera legislativa della Regione Siciliana del 25 marzo 2006 (disegno di legge nn. 1098-704-809) recante "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavoratori socialmente utili. Disposizioni varie", censurata in riferimento all'art. 97 della Costituzione. Infatti, successivamente all'impugnazione, detta delibera è stata promulgata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura, sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse acquistino una qualsiasi efficacia, privando, così, di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. > >- Per l'affermazione secondo cui l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnata ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando, così, di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale, v. sentenza citata n. 351/2003 e ordinanze nn. 358, 330, 231, 204, 171, 147/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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