Corte costituzionale

Ordinanza n. 360/2006

Corte cost., ord. 7 novembre 2006, n. 360

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
360/2006
Data di deposito
7 novembre 2006
Data di decisione
25 ottobre 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:360

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 366 del 3 ottobre 2001
  • art. 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 3, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 5, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 6, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 7, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 8, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 9, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 10, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 11, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 12, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 13, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 14, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 15, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 16, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 17, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30742

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, "per derivazione", degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Invero, le medesime questioni, già sollevate dallo stesso giudice remittente, sono state dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto, considerate le modalità con le quali sono state prospettate, deve ritenersi che tra di esse non corra il dedotto nesso di subordinazione logico-giuridica, e che l'interpretazione subordinata contraddica radicalmente la lettura della medesima norma premessa alla questione principale. Inoltre, il remittente ripropone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta tra di esse.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate – in riferimento all'art. 76 della Costituzione – dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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