Corte costituzionale
Ordinanza n. 360/2006
Corte cost., ord. 7 novembre 2006, n. 360
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 360/2006
- Data di deposito
- 7 novembre 2006
- Data di decisione
- 25 ottobre 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:360
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 366 del 3 ottobre 2001
- art. 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 3, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 5, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 6, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 7, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 8, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 9, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 10, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 11, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 12, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 13, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 14, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 15, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 16, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 17, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30742
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, "per derivazione", degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Invero, le medesime questioni, già sollevate dallo stesso giudice remittente, sono state dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto, considerate le modalità con le quali sono state prospettate, deve ritenersi che tra di esse non corra il dedotto nesso di subordinazione logico-giuridica, e che l'interpretazione subordinata contraddica radicalmente la lettura della medesima norma premessa alla questione principale. Inoltre, il remittente ripropone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta tra di esse.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate – in riferimento all'art. 76 della Costituzione – dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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