Corte costituzionale

Ordinanza n. 345/2006

Corte cost., ord. 27 ottobre 2006, n. 345

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
345/2006
Data di deposito
27 ottobre 2006
Data di decisione
23 ottobre 2006
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:345

Parametri

Massime

Massima n. 30719

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14, sollevate in riferimento agli artt. 4, 5, 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed agli artt. 2 e 117, secondo comma, lettere l) , m) e g) , e terzo comma, della Costituzione, pur se la rinuncia non è stata accettata dalla controparte. Infatti, preso atto che il Governo, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 luglio 2003, n. 12, che ha abrogato la norma impugnata, ha rinunciato al ricorso e che non risulta che la disposizione impugnata abbia avuto medio tempore applicazione, deve ritenersi che sia venuta meno la materia del contendere. > >- In tema di cessazione della materia del contendere a seguito di modifica della norma censurata che non abbia, medio tempore , prodotto effetti, v. citate ordinanze n. 477 e 428/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 (Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario) sollevate, in riferimento agli artt. 4, 5, 8 e 9 del d.P.R 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 2, 117, secondo comma, lettere l), m) e g), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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