Corte costituzionale
Ordinanza n. 319/2006
Corte cost., ord. 27 luglio 2006, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 319/2006
- Data di deposito
- 27 luglio 2006
- Data di decisione
- 18 luglio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:319
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
- art. 9, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
- art. 9-bis, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 30663
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 9- bis della legge n. 386 del 1990, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di mancato pagamento di un assegno, in tutto o in parte, per carenza di provvista, le disposizioni censurate richiedono, perché non abbia luogo l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio informatico della Banca d'Italia (e la conseguente revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni) che, entro il termine di cui all'art. 8 della stessa legge (sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione), venga fornita la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno, invece di ritenere sufficiente, a questi fini (al pari di quanto previsto per l'applicazione delle sanzioni amministrative), che, nel rispetto dei limiti temporali innanzi indicati, il titolo sia stato pagato. Infatti, nella specie, l'insufficiente descrizione della fattispecie si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della proposta questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2006.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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