Corte costituzionale

Ordinanza n. 319/2006

Corte cost., ord. 27 luglio 2006, n. 319

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
319/2006
Data di deposito
27 luglio 2006
Data di decisione
18 luglio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:319

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
  • art. 9, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
  • art. 9-bis, legge n. 386 del 15 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 30663

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 9- bis della legge n. 386 del 1990, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di mancato pagamento di un assegno, in tutto o in parte, per carenza di provvista, le disposizioni censurate richiedono, perché non abbia luogo l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio informatico della Banca d'Italia (e la conseguente revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni) che, entro il termine di cui all'art. 8 della stessa legge (sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione), venga fornita la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno, invece di ritenere sufficiente, a questi fini (al pari di quanto previsto per l'applicazione delle sanzioni amministrative), che, nel rispetto dei limiti temporali innanzi indicati, il titolo sia stato pagato. Infatti, nella specie, l'insufficiente descrizione della fattispecie si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della proposta questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2006.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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