Corte costituzionale
Ordinanza n. 304/2006
Corte cost., ord. 20 luglio 2006, n. 304
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 304/2006
- Data di deposito
- 20 luglio 2006
- Data di decisione
- 5 luglio 2006
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:304
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 18 dicembre 2002
Parametri
- art. 68, primo, Costituzione
- art. 22, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 36, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
Massime
Massima n. 30636
E' improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Catania nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 18 dicembre 2002 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è in corso un procedimento penale per il reato di diffamazione. Il ricorso e l'ordinanza che ne ha dichiarato, in sede di prima delibazione, l'ammissibilità risultano, infatti, notificati oltre il termine fissato da quest'ultima; termine, secondo costante giurisprudenza costituzionale, da osservarsi a pena di decadenza, senza che possa invocarsi la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall'art. 1, comma primo, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, trattandosi di istituto non applicabile ai giudizi davanti alla Corte Costituzionale. > >- Per l'ammissibilità, in sede di delibazione senza contraddittorio, del conflitto, v. ordinanza n. 248/2003. > >- Sull'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti configgenti, v. sentenza citata n. 116/2003. > >- Sulla perentorietà del termine fissato per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto, v. sentenze citate nn. 88/2005, 200/2001 e ordinanza n. 386/1985. > >- Sulla non applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, v. sentenze citate nn. 88/2005, 35/1999, 233/1993 e ordinanza citata n. 126/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Catania nei confronti della Camera dei deputati ed indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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