Corte costituzionale
Ordinanza n. 295/2006
Corte cost., ord. 14 luglio 2006, n. 295
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 295/2006
- Data di deposito
- 14 luglio 2006
- Data di decisione
- 3 luglio 2006
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:295
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 14 maggio 1998
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 22, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 30624
E' improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - già dichiarato ammissibile con ordinanza n. 341 del 2004 - proposto dalla Corte d'appello di Genova, sezione terza civile, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 14 maggio 1998 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile dinanzi alla stessa Corte di Appello. Invero, il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità del conflitto risultano notificati al Senato ben oltre alla scadenza del termine di 60 giorni fissato nell'ordinanza stessa; termine da osservarsi a pena di decadenza secondo quanto si rileva dal regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in connessione con l'art. 36 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile nei procedimenti davanti alla Corte Costituzionale in virtù del richiamo di cui all'art. 22, della legge n. 87 del 1953. - Per l'ammissibilità del primo ricorso, in sede di delibazione senza contraddittorio, v. ordinanza n. 341/2004. - In relazione all'improcedibilità del conflitto per mancato rispetto del termine stabilito per la notifica del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità v. citate sentenze nn. 116 e 111/2003; ordinanze nn. 358, 254, 188 e 153/2006 - In relazione alla perentorietà del termine fissato per la notificazione, vedi citate sentenza n. 200/2001 e ordinanza n. 386/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Genova nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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