Corte costituzionale
Ordinanza n. 293/2006
Corte cost., ord. 14 luglio 2006, n. 293
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 293/2006
- Data di deposito
- 14 luglio 2006
- Data di decisione
- 3 luglio 2006
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:293
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 22 novembre 2005
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 30622
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, nei confronti nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 22 novembre 2005 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso; per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il giudice ricorrente, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte, con la prova dell'avvenuta notifica, entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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