Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/2006

Corte cost., ord. 14 luglio 2006, n. 289

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
289/2006
Data di deposito
14 luglio 2006
Data di decisione
3 luglio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:289

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge n. 520 del 16 dicembre 1993
  • art. 59-bis, comma 1, legge della Regione Toscana n. 34 del 5 maggio 1994
  • art. 2, legge della Regione Toscana n. 16 del 8 maggio 2006
  • art. 59-ter, legge della Regione Toscana n. 34 del 5 maggio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 30615

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, nella parte in cui dispone che le Regioni possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria, dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183. L'ordinanza di rimessione, infatti, non motiva in ordine alla evocazione del vecchio testo dell'art. 118 della Costituzione, pur nella vigenza del nuovo testo di detto articolo, ed omette qualsiasi descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale. > >- Ordinanze citate nn. 200/2003, 412 e 351/2002. > >- Sulla manifesta inammissibilità per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizi a quo , v. ordinanze citate nn. 126, 123 e 18/2006, nn. 472, 434 e 312/2005.

Massima n. 30616

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 118, terzo comma, della Costituzione (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), degli artt. 59- bis , comma 1 - nel testo anteriore alla sostituzione dell'intero articolo apportata dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 8 maggio 2006, n. 16 -, e 59- ter della legge della Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34, nella parte in cui prevedono la delega di funzioni amministrative della Regione ad enti che, come i consorzi di bonifica, sono classificabili quali meri enti pubblici economici e, pertanto, non rientrano nella categoria "altri enti locali", prevista dal citato articolo della Costituzione. Il giudice rimettente, infatti, non offre una completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento ed omette di censurare, insieme al comma 1, anche il comma 4 dell'art. 59- bis della legge della Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34 (nel testo vigente al momento dell'ordinanza di rimessone), il quale prevede il potere impositivo, sicché all'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale delle disposizioni concernenti la delega regionale ai consorzi di bonifica ad esercitare le funzioni idrauliche, già proprie dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria, conseguirebbe il paradossale effetto del mantenimento, da parte dei consorzi di bonifica, del potere di imporre contributi per tali funzioni, ancorché esercitate direttamente dalle Regioni o dagli enti locali. Conseguentemente, ancorché avanzata in via subordinata, è inammissibile la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sola questione concernente l'art. 59- bis , comma 1 della legge n. 34 del 1994 alla luce della sopravvenuta sostituzione di detta norma ad opera dell'art. 2 delle leggi regionali 8 maggio 2006, n. 16 e 18 maggio 1998, n. 25. > >- Sulla manifesta inammissibilità per erronea indicazione delle norme oggetto di censura, v. ordinanze citate n. 210/2006, 96/2004 e 417/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), nonché degli artt. 59-bis, comma 1 – nel testo anteriore alla sostituzione dell'intero articolo apportata dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 8 maggio 2006, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione e la bonifica dei siti inquinati)» –, e 59-ter della legge della Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), sollevate, in riferimento all'art. 118, terzo comma, della Costituzione (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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