Corte costituzionale
Ordinanza n. 264/2006
Corte cost., ord. 4 luglio 2006, n. 264
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 264/2006
- Data di deposito
- 4 luglio 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:264
Norme oggetto del giudizio
- art. 186, comma 2, decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
- decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30576
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 25, commi primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuisce la competenza a decidere sull'irrogazione delle sanzioni per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol al tribunale anziché, come era previsto nel testo originario della norma, al giudice di pace. Infatti, il giudice a quo , per un verso, omette di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio e di dare conto del problema interpretativo circa l'applicabilità della riforma ai reati commessi prima della sua approvazione e per i quali non sia ancora iniziata l'azione penale, dall'altro, omette di motivare in ordine ai parametri costituzionali evocati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 sollevata, in relazione all'art. 25, commi primo e secondo, della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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