Corte costituzionale
Ordinanza n. 252/2006
Corte cost., ord. 28 giugno 2006, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 252/2006
- Data di deposito
- 28 giugno 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:252
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 9, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
- art. 10, comma 10, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
- art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
- art. 11, comma 2, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, legge n. 422 del 29 dicembre 2000
Massime
Massima n. 30553
L'ambito del giudizio di legittimità costituzionale non può estendersi oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, per comprendere altre norme o diversi profili indicati dalle parti che rimangono fuori della questione. > >- V., citata, sentenza n. 49/1999.
Massima n. 30554
Va ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Rossano affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, e dell'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, censurati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui, sopprimendo di fatto il diritto di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori agricoli stagionali, già occupati negli anni precedenti con contratti di lavoro a termine, a meno che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, hanno ridotto il livello di tutela già riservato agli indicati lavoratori dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56: infatti, ad oltre un anno dall'ordinanza di rimessione, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia 22 novembre 2005, in causa n. C-144/04, che ha affermato che "una reformatio in peius della protezione offerta dalla legislazione nazionale ai lavoratori nel settore dei contratti a tempo determinato non è, in quanto tale, vietata dall'accordo quadro quando non sia collegata con l'applicazione di questo". > >- La sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia assume valore di ius superveniens : v., sul punto, citate, ordinanze n. 241/2005, n. 125/2004, n. 62/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rossano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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