Corte costituzionale
Ordinanza n. 244/2006
Corte cost., ord. 22 giugno 2006, n. 244
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 244/2006
- Data di deposito
- 22 giugno 2006
- Data di decisione
- 7 giugno 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:244
Norme oggetto del giudizio
- art. 126-bis, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002
- art. 7, comma 3, lett. b), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
- art. 180, comma 8, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 30517
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b) del decreto- legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, che prevedono l'applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario del veicolo per la mancata comunicazione, da parte dello stesso, dei dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione. Invero, quanto alla supposta disparità di trattamento tra cittadini che hanno la capacità patrimoniale per assolvere all'adempimento imposto e coloro che non hanno tale capacità, la questione risulta sollevata in modo astratto ed ipotetico, poiché manca, nell'ordinanza di rimessione, qualsivoglia riferimento alle condizioni economiche dell'attore nel giudizio principale; quanto poi alla doglianza relativa al difetto di ragionevolezza, atteso che la sanzione pecuniaria de qua colpirebbe indifferentemente tanto il comportamento di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito a fornire i dati del conducente dell'autoveicolo, quanto il contegno di chi, presentandosi o scrivendo, adduca l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione dei dati, il giudice a quo ha omesso di considerare se già esista la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme alla Costituzione. > >- Sull'inammissibilità della questione sollevata in modo astratto ed ipotetico v. ordinanza citata n. 66/2005. > >- Sull'inammissibilità della questione per la mancata verifica della possibilità di giungere ad un'interpretazione conforme alla Costituzione, v. ordinanze citate nn. 64 e 57/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Aosta con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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